Sentenza n. 260/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa è stata proposta nei confronti dell'INPS, che si è costituito resistendo. Il giudice ha ritenuto applicabile il beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda. Ha escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sulla questione, poiché tale disposizione riguarda la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre ritenuto che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Infine, il superamento del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto al beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando la giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accolto il ricorso e accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha dichiarato il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine previsto per la domanda è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza determinare decadenza dal beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e non limita il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della disposizione previgente che limitava il beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'ente soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; pertanto, non è vigente una limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del collocamento a riposo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →