Sentenza del 11/03/2016 n. 4775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato a C.G., per l'anno d'imposta 2005, la partecipazione alle violazioni commesse dalla I. S.r.l., con conseguenti maggiori imposte IVA, IRES e IRAP e sanzioni. La Commissione regionale aveva ritenuto provato che C.G., grazie alle proprie competenze tecnico-contabili e fiscali, si fosse ingerito nella gestione e direzione operativa della società, contribuendo al disegno evasivo e traendone un profitto personale. C.G. ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che le imposte dovessero gravare esclusivamente sulla società dotata di personalità giuridica, che la sua qualificazione come amministratore di fatto fosse stata introdotta tardivamente e senza prova, che vi fosse ultrapetizione e che il raddoppio dei termini fosse illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, ritenendo le censure sull'ultrapetizione formulate con il parametro normativo errato, contraddittorie tra loro, non autosufficienti e dirette in parte a ottenere una rivalutazione del merito. Ha accolto il sesto motivo: per le società dotate di personalità giuridica, il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, pone in via esclusiva a carico della società le sanzioni relative al rapporto fiscale, escludendo la responsabilità solidale dell'amministratore o del coautore ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997. Ha inoltre accolto il settimo motivo limitatamente all'IRAP, stabilendo che il raddoppio dei termini non si applica agli accertamenti IRAP. Il raddoppio è stato invece ritenuto applicabile, per quanto riguarda IVA e IRES, poiché non risultava decorso il termine ordinario alla data di entrata in vigore della disciplina e la questione non poteva essere riesaminata nel merito in cassazione. La sentenza regionale è stata cassata nei limiti indicati e il ricorso originario di C.G. è stato accolto negli stessi limiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito nella L. n. 326 del 2003
pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale
Per le violazioni riferibili a una società dotata di personalità giuridica, le sanzioni fiscali sono imputate esclusivamente alla società quando la contestazione o l'irrogazione è successiva all'entrata in vigore della norma; non opera quindi la responsabilità solidale dell'amministratore o dell'amministratore di fatto prevista dalla disciplina precedente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 9 e 11
La disciplina generale sulla responsabilità personale e sul concorso nelle violazioni fiscali non si applica alle situazioni rientranti nell'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, che attribuisce esclusivamente alla società le relative sanzioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Consente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia penale, purché alla data di entrata in vigore della disciplina il termine ordinario non fosse già decorso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA nelle ipotesi collegate a violazioni penalmente rilevanti, secondo i presupposti stabiliti dalla normativa.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37 e 62
Sono stati invocati in relazione all'imputazione del rapporto fiscale e alla possibile rappresentanza della società da parte dell'amministratore di fatto; tuttavia la Corte non ha accolto le censure del ricorrente su tali aspetti per ragioni processuali e di autosufficienza.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità per i debiti tributari della società, ma non oggetto di accoglimento specifico da parte della Corte.
Art. 2462 c.c.
Affermando l'autonomia patrimoniale della società a responsabilità limitata, la norma non impedisce in assoluto l'accertamento di responsabilità personali derivanti da condotte proprie; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso la responsabilità personale per le sanzioni sulla base della disciplina speciale del D.L. n. 269 del 2003.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; la relativa censura del ricorrente è stata però dichiarata inammissibile per errata formulazione e carenza di autosufficienza.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda. La Corte ha distinto il vizio di ultrapetizione dalla violazione di legge e ha ritenuto inammissibili le censure perché formulate in modo cumulativo e contraddittorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una violazione fiscale riguarda una società dotata di personalità giuridica e la contestazione delle sanzioni è successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, le sanzioni devono essere imputate, in via ordinaria, esclusivamente alla società e non all'amministratore, anche se di fatto o ritenuto concorrente.
- La personalità giuridica della società non esclude automaticamente ogni responsabilità personale dell'individuo per condotte proprie, ma occorre individuare uno specifico titolo autonomo di responsabilità e rispettare la disciplina speciale applicabile alle sanzioni fiscali.
- Il raddoppio dei termini per la rilevanza penale dei fatti può operare per IVA e imposte sui redditi se, alla data di entrata in vigore della norma, il termine ordinario non era già scaduto; non si estende invece agli accertamenti IRAP secondo il principio applicato dalla sentenza.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere il vizio di ultrapetizione, relativo ai limiti della domanda, dalla violazione di legge e dal vizio di motivazione; censure formulate in modo promiscuo o contraddittorio possono essere dichiarate inammissibili.
- Chi deduce che l'amministrazione abbia introdotto una domanda o una qualificazione giuridica nuova deve riportare in modo preciso gli atti processuali e amministrativi rilevanti; il semplice riassunto o una ricostruzione parziale non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso.
- La Corte di cassazione non può rivalutare liberamente prove e fatti già accertati dai giudici di merito: le contestazioni sulla ricostruzione concreta della vicenda devono essere formulate secondo i rigorosi limiti del vizio motivazionale ammesso.
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