Sentenza del 11/03/2016 n. 4771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva riconosciuto, ai fini IVA, IRPEG e IRAP per il 1999, sia il costo relativo a una fattura per provvigioni emessa da P.S. S.r.l., sia la deduzione integrale nell'esercizio di costi per componenti di ponteggi metallici. Il primo motivo riguardava l'insufficiente prova dell'esistenza, certezza, inerenza e documentazione della prestazione fatturata, descritta in modo generico ed equivoco come "provvigioni per fornitura di edifici commerciali ed artigianali". Il secondo motivo riguardava l'errata applicazione della disciplina sulla deduzione integrale dei beni di costo unitario non superiore a un milione di lire, poiché i beni acquistati erano componenti privi di autonoma funzionalità, destinati a essere assemblati in ponteggi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, poiché la mera presenza di subappalti nell'attività della società non dimostrava che la specifica prestazione fatturata fosse realmente eseguita, né che fosse inerente e certa. Ha inoltre stabilito che la soglia per la deduzione integrale deve essere valutata con riferimento ai singoli beni acquistati e alla loro autonoma utilizzabilità, non ai prodotti finali ottenuti assemblandoli. Le tavole, i giunti, i parapetti e i tubolari costituivano componentistica riutilizzabile e priva di autonomia funzionale, sicché non era sufficiente che i ponteggi eventualmente assemblati avessero valore inferiore alla soglia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 6, oggi art. 102, comma 5
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a L. 1.000.000 (ora Euro 516,46), è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
La deduzione integrale riguarda i singoli beni acquistati, purché abbiano una specifica e autonoma individualità o svolgano una funzione strumentale autonoma. Non è sufficiente che più componenti, privi di autonomia funzionale, possano essere assemblati in un bene finale di valore inferiore alla soglia.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stata invocata per contestare l'interpretazione della disciplina fiscale sugli ammortamenti e sulla deduzione integrale dei beni di modesto valore.
Principi giurisprudenziali sull'onere della prova dei costi deducibili
Spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.
La semplice contabilizzazione o la presenza di una fattura non è sufficiente. Il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare l'effettività della prestazione, il suo oggetto, l'importo, l'inerenza all'attività e, se contestata, la coerenza economica.
Massime di principio
- Una fattura con descrizione generica, ambigua o non coerente con l'attività effettivamente svolta non prova da sola l'esistenza e l'inerenza del costo; è opportuno conservarе contratti, ordini, SAL, corrispondenza, rapporti di lavoro, pagamenti e ogni documento che descriva concretamente la prestazione.
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità per insufficiente documentazione, la contestazione investe normalmente anche la certezza e l'inerenza del costo, anche se non utilizza espressamente tali parole.
- La deduzione integrale dei beni di modesto valore va verificata considerando il singolo bene acquistato e la sua autonomia funzionale, non il valore del prodotto finale risultante dall'assemblaggio di più componenti.
- Componenti riutilizzabili, destinati a essere montati e smontati in configurazioni variabili, possono non beneficiare della deduzione integrale se non sono autonomamente utilizzabili o funzionali come beni distinti.
- In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione; la cassazione con rinvio non determina necessariamente la definizione immediata dell'importo dovuto.
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