Sentenza del 11/03/2016 n. 4776 - Corte di Cassazione
Iva - Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale) - Art. 74 ter, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Servizi turistici acquisiti da terzi - Applicabilità -Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, contestando maggiori ricavi e redditi derivanti dalla vendita di viaggi organizzati, servizi turistici singoli e polizze assicurative. La Commissione tributaria regionale aveva annullato le pretese ritenendo, tra l'altro, che fosse applicabile il regime IVA speciale previsto per le agenzie di viaggio dall'art. 74-ter del d.P.R. n. 633/1972 e giudicando insufficientemente provata la ricostruzione presuntiva dell'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato la decisione, deducendo anche l'omessa pronuncia sulla tardività dei ricorsi dei soci.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, relativi alla pretesa tardività dei ricorsi dei soci e alla valutazione delle presunzioni utilizzate per l'accertamento. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo errata e carente la motivazione della sentenza regionale sull'applicabilità del regime IVA speciale e sulla qualificazione delle attività svolte. Il regime dell'art. 74-ter non si applica alle attività di mera intermediazione svolte non in nome proprio né alla fornitura di singoli servizi turistici non inseriti in un viaggio organizzato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter
Il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio non trova applicazione qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore e il terzo fornitore di servizi oppure fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall'organizzazione del viaggio.
Il regime IVA speciale si applica alle operazioni in cui l'agenzia agisce in nome proprio e organizza o vende un viaggio composto da prestazioni acquisite da terzi, tassando il margine dell'agenzia. Non si applica invece alla mera intermediazione o alla vendita di servizi turistici isolati e non collegati a un viaggio organizzato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La Corte ha esaminato la questione della tempestività dei ricorsi tributari dei soci, ritenendo che la Commissione regionale avesse comunque pronunciato, anche implicitamente, sulla relativa eccezione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente o presuntivamente il reddito, purché gli elementi utilizzati siano adeguatamente valutati e la pretesa sia provata secondo le regole applicabili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La rettifica della dichiarazione IVA mediante elementi presuntivi è possibile, ma richiede una motivazione adeguata e una corretta valutazione dei fatti e dei documenti disponibili.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; il contribuente deve provare i fatti modificativi o impeditivi. Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e devono essere specificamente valutate dal giudice.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6
Disciplina i termini per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. La tardività dell'istanza può incidere sugli effetti procedurali previsti dalla legge, ma nel caso concreto la questione è stata ritenuta assorbita o comunque non decisiva.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 306-310
Le disposizioni europee sul regime speciale delle agenzie di viaggio giustificano l'imposizione sul margine quando l'agenzia acquista prestazioni da terzi e le rivende al viaggiatore in nome proprio, evitando difficoltà derivanti dalla pluralità delle prestazioni e dei luoghi di imposizione.
Massime di principio
- Per stabilire se si applica il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio occorre verificare la sostanza dell'operazione: l'agenzia deve agire in nome proprio e offrire al cliente un viaggio o un pacchetto composto da prestazioni acquisite da terzi.
- La semplice intermediazione, nella quale l'agenzia mette in contatto il cliente con il fornitore e percepisce una commissione, resta fuori dal regime speciale e segue il regime IVA ordinario applicabile alla provvigione.
- Anche la vendita di un singolo servizio turistico, non collegato a un'organizzazione complessiva del viaggio, non beneficia automaticamente del regime a margine previsto dall'art. 74-ter.
- La qualificazione fiscale dipende dai contratti, dalla pubblicità, dai programmi di viaggio, dalle modalità di incasso e dall'assunzione del rischio economico da parte dell'agenzia, non soltanto dalla sua denominazione formale.
- Quando l'Ufficio utilizza volantini, annunci, dichiarazioni di clienti o altri indizi per ricostruire ricavi, deve indicare con precisione come tali elementi dimostrino il numero dei clienti, i prezzi e la natura delle prestazioni; il giudice deve esaminarli puntualmente.
- Se l'attività dell'agenzia comprende componenti diverse, come viaggi organizzati, servizi singoli e intermediazione assicurativa, ciascuna componente deve essere distinta e assoggettata al corretto regime fiscale.
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