Sentenza del 11/03/2016 n. 19 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposta di registro - Atti costitutivi a titolo oneroso di servitù prediali - Aliquota applicabile (Regime in vigore fino al 31.12.2013)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta errata. L'atto di costituzione onerosa di una servitù prediale non è un atto traslativo, perché costituisce ex novo il diritto reale e non trasferisce un diritto già esistente. Pertanto, nel regime anteriore al 31 dicembre 2013, si applicava l'aliquota dell'8% e non quella del 15%.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile, nel regime vigente fino al 31 dicembre 2013, a un atto costitutivo a titolo oneroso di una servitù prediale. Il ricorrente sosteneva che l'atto dovesse essere assoggettato all'aliquota dell'8% prevista dall'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, mentre l'Amministrazione finanziaria riteneva applicabile l'aliquota del 15% prevista dal comma 3 per gli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili.
Norme richiamate
Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, articolo 1, comma 1
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento
Nel testo vigente fino al 31 dicembre 2013, la costituzione a titolo oneroso di una servitù prediale rientrava nell'ambito applicativo dell'aliquota dell'8%.
Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, articolo 1, comma 3
L'aliquota del 15% riguardava gli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, dalle associazioni o dalle società cooperative. La disposizione non si applicava agli atti meramente costitutivi di una servitù.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre distinguere tra atti traslativi, che trasferiscono un diritto reale già esistente, e atti costitutivi, che fanno sorgere ex novo un diritto reale.
- Un atto oneroso di costituzione di una servitù prediale non deve essere automaticamente assimilato a un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.
- Per individuare l'aliquota applicabile è necessario fare riferimento alla formulazione della tariffa vigente alla data di registrazione dell'atto, poiché successive modifiche normative possono cambiare il trattamento fiscale.
- In presenza di una disposizione fiscale che distingue tra costituzione e trasferimento, l'aliquota prevista per gli atti traslativi non può essere estesa agli atti costitutivi in assenza di una chiara base normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →