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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34587/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto il reclamo contro la proroga del regime differenziato (art. 41-bis). Il difensore deduce un unico motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) e c) c.p.p., per presunta insufficiente motivazione. Si contestava che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente le argomentazioni difensive circa l'assenza degli indici di pericolosità: detenzione continuativa dal 1999, posizione marginale nell'associazione (esclusione del comma 2 dell'art. 416-bis), presunta non operatività del clan Piscopo, percorso inframurario positivo (attività lavorativa), modesti redditi familiari e ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e congruente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha fatto riferimento a sentenze in esecuzione e a informative degli organi investigativi (DDA Catania, DIA, DNA, Ministero dell'Interno, Arma dei Carabinieri) attestate la biografia criminale di Mangione e la riattivazione del sodalizio (traffico di stupefacenti, collegamenti con esponenti di Cosa Nostra). Il Tribunale aveva altresì evidenziato la condotta carceraria negativa, con reati commessi in detenzione e recenti procedimenti disciplinari (tentativo di aggressione del 09/09/2021). La Corte ha richiamato il limite del sindacato in cassazione (solo violazione di legge o carenza radicale della motivazione) e ha ritenuto che i dati posti a fondamento della proroga siano sufficienti e non manifestamente fittizi. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno"

    La norma consente la proroga biennale del regime differenziato quando, anche sulla base di elementi non necessariamente nuovi, risulti che la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione non sia venuta meno; il giudizio è di merito e può fondarsi su profili biografici, posizione nell'associazione, attualità dell'operatività del sodalizio e nuove incriminazioni, valutati in termini di probabilità, non di certezza

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come norma processuale pertinente alla motivazione del provvedimento, implicando l'obbligo di motivare le decisioni; la Corte però ha ritenuto che la motivazione fornita fosse sufficiente

  • art. 606 c.1 lett. b) e c) c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione alle violazioni di legge (lett. b) e alla insufficienza della motivazione (lett. c)); la Corte ha ribadito che il sindacato in cassazione è quindi ristretto e non consente un riesame di merito se la motivazione non è manifestamente carente

  • Legge 23/12/2002 n.279 e Legge 15/07/2009 n.94 (arnesi normativi di modifica dell'art. 41-bis)

    Riferimenti alle modifiche normative che hanno inciso sul regime di applicazione e proroga dell'art. 41-bis; utili per interpretare la portata della norma nella versione vigente

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di proroga dell'art. 41-bis è ammesso solo per violazione di legge o per gravissima carenza della motivazione; non è uno strumento per il riesame di merito.
  • La motivazione del Tribunale può fondarsi su elementi già acquisiti (sentenze, informative investigative, precedenti condanne) e non è necessario che emergano nuovi fatti per giustificare la proroga, purché la valutazione sia logica e coerente.
  • La prova del venir meno della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione richiede elementi concreti che rendano ragionevolmente improbabile tale capacità; il semplice decorso del tempo o generici riferimenti al trattamento non sono sufficienti.
  • Comportamenti e reati commessi in detenzione e procedimenti disciplinari recenti sono elementi che rafforzano la valutazione di pericolosità e possono legittimare la permanenza del regime differenziato.
  • Argomentazioni difensive basate su modesti redditi familiari o sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da sole, difficilmente sovvertono una valutazione motivata che si basa su dati di investigazione e su gravità del quadro criminale.
  • Per contestare con successo la motivazione è necessario dimostrare che essa è del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o che i dati posti a fondamento sono manifestamente fittizi o contrari ai fatti.

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