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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9505/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di tentato furto (riqualificazione ex art. 628 cod. pen. in art. 624-bis). Il motivo dedotto è unico: violazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione in quanto, secondo la difesa, il luogo oggetto del fatto non poteva essere qualificato come "privata dimora". L'immobile era in ristrutturazione, mai effettivamente destinato ad abitazione al momento dell'accesso, i lavori erano sospesi e l'area era accessibile a più persone, quindi manca il requisito della riservatezza e del jus excludendi alios richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è del 18/06/2020; la motivazione era depositata entro il termine assegnato (21/07/2020) e il termine di 45 giorni per proporre ricorso, con la sospensione feriale calcolata fino al 31/08/2020, è scaduto il 15/10/2020. Il ricorso è stato depositato il 29/10/2020, oltre il termine, pertanto la cancelleria ne ha dichiarato l'irrevocabilità. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata dal giudice di merito per il tentato furto in privata dimora; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della qualificazione del luogo a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628 co.1 e 3 bis cod. pen.

    Riferimento alla imputazione originaria riqualificata in 624-bis; citata per ricostruire l'ambito fattuale del procedimento di merito.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    art. 544 co. 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione; la Corte ha preso questo termine come punto di partenza per il calcolo dei termini successivi.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    ex art. 585 cod. proc. pen.

    Prevvede il termine di 45 giorni per proporre ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato tale termine, considerando la sospensione feriale, per dichiarare la tardività del ricorso.

  • Decreto legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014

    decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalle legge n. 162 del 2014

    Richiamato per spiegare la modifica della durata della sospensione feriale a decorrere dal 2015, con effetto sul conteggio dei termini processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in base a questa norma.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Citata per giustificare la possibilità di sanzionare con una somma l'inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione vanno calcolati con rigore: il termine di 45 giorni decorre dal deposito della motivazione e bisogna tener conto della sospensione feriale secondo la disciplina vigente (post-2015 la sospensione è ridotta).
  • Se il ricorso è tardivo la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminare il merito; in tali casi è possibile la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se la tardività dipende da colpa del ricorrente.
  • Quando si contesta la qualificazione del bene come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p., occorre documentare elementi fattuali che dimostrino l'assenza della riservatezza o del jus excludendi alios (es. destinazione effettiva all'abitazione, presenza di atti della vita privata, misure di esclusione dell'accesso).
  • Se si intende dedurre profili sostanziali (es. inesistenza del requisito della privata dimora), è essenziale sollevarli tempestivamente nei gradi di merito e, se necessario, nell'impugnazione in Cassazione in termini, perché un difetto procedurale (tardività) priverà la Corte della possibilità di valutare il merito.
  • In casi di immobili in ristrutturazione, la qualificazione come privata dimora dipende da un apprezzamento fattuale: non basta l'acquisto o l'avvio dei lavori, ma rilevano elementi come uso effettivo, conservazione di arredi, misure di sicurezza, accessibilità al pubblico e condizioni dei lavori.

Testo integrale

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