Sentenza n. 1056/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento n. 57/2025, prot. 34420 del 3 Settembre 2025, notificato in data 4 Settembre 2025, con il quale il Comune di San Giovanni La Punta ha comunicato il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativa a opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva acquistato l’immobile nel 2001 e aveva presentato una prima domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, seguita nel 2004 da una domanda ai sensi della legge n. 326/2003, con versamento integrale dell’oblazione. Il Comune aveva respinto la seconda istanza nel 2025, richiamando la sottoposizione dell’immobile a vincolo paesaggistico, l’assenza del parere favorevole della Soprintendenza e l’insanabilità delle opere ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. La ricorrente deduceva, anzitutto, la tardività del diniego e la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, sostenendo che il decorso del termine di ventiquattro mesi avrebbe determinato l’accoglimento dell’istanza anche in presenza di vincoli paesaggistici. Deduceva inoltre che gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 avrebbero consentito la sanatoria per violazioni di minima rilevanza, nonché la violazione dei principi di buona amministrazione e di affidamento per il ritardo ultradecennale dell’amministrazione. Con un secondo motivo lamentava contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, poiché il precedente parere negativo del Comune, relativo alla prima istanza, aveva richiamato soltanto il mancato rispetto delle distanze e non il vincolo paesaggistico. Sosteneva che l’intervento, caratterizzato da un incremento volumetrico di soli 2,44 metri cubi, non costituisse un ampliamento rilevante, non rientrasse tra le opere per le quali era necessario il parere della Soprintendenza e fosse riconducibile alle violazioni minori contemplate dalla legge n. 47/1985.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che le opere fossero state espressamente qualificate dalla stessa ricorrente, nella domanda di sanatoria, come abuso di tipologia n. 2 e che la descrizione delle opere evidenziasse la realizzazione di nuovi volumi. Tali opere non rientrano quindi tra gli abusi minori, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, per i quali soltanto, in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, può configurarsi la sanabilità in area vincolata. L’amministrazione non era pertanto tenuta a ulteriori approfondimenti sull’entità o sull’impatto delle opere. È stata esclusa anche la censura di difetto di motivazione: il richiamo alla circolare n. 2 del 2022 del Dipartimento dei Beni culturali e alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 è stato ritenuto sufficiente quale motivazione per relationem, essendo individuati gli atti richiamati. Il lungo tempo trascorso non imponeva una motivazione rafforzata e non aveva determinato alcun legittimo affidamento sulla sanabilità delle opere abusive, poiché il tempo non può consolidare una situazione contra ius né rendere sanabile un abuso. Il precedente parere negativo riguardava una distinta istanza e non vincolava la motivazione del nuovo provvedimento. È stata infine respinta la tesi della formazione del silenzio-assenso: nella materia del condono il silenzio-assenso opera come strumento di semplificazione e richiede la contestuale sussistenza di tutti i presupposti sostanziali, incluso il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; il mero decorso del termine non è sufficiente. Il superamento del termine di conclusione del procedimento, avente natura ordinatoria, non determina l’illegittimità del provvedimento finale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
siano state realizzate, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Le opere realizzate in area vincolata sono insanabili salvo la ricorrenza congiunta delle condizioni indicate dalla giurisprudenza: anteriorità del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
artt. 32 e 33 l. 47/1985
Le disposizioni sono fatte salve dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003; tuttavia, nel caso deciso, le opere non sono state ritenute riconducibili agli abusi minori per i quali può operare la sanabilità in area vincolata.
art. 35 l. 47/1985
Il termine previsto per la definizione dell’istanza di sanatoria non determina da solo la formazione del silenzio-assenso quando manchino i presupposti sostanziali, tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione per relationem è sufficiente quando individua gli atti richiamati e questi siano conoscibili o messi a disposizione dell’interessato.
sentenza Corte costituzionale n. 252/2022
È stata richiamata dal Comune e dal TAR quale elemento idoneo a fondare il diniego, unitamente alla circolare amministrativa, nel quadro della disciplina applicabile alla sanatoria in area vincolata.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, la sanatoria di opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico è possibile soltanto quando ricorrano congiuntamente le condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, tra cui la conformità urbanistica, l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La qualificazione dell’abuso come tipologia n. 2 nella stessa domanda di sanatoria, accompagnata dalla realizzazione di nuovi volumi, esclude la riconducibilità dell’intervento alle opere minori sanabili in area vincolata e può costituire ragione sufficiente per il diniego senza ulteriori approfondimenti sull’entità quantitativa dell’intervento.
- Nella materia del condono edilizio il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, ma richiede la contestuale sussistenza di tutti i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo, incluso il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Il ritardo dell’amministrazione nella definizione dell’istanza di condono non consolida un affidamento tutelabile alla sanabilità dell’abuso né rende illegittimo il successivo diniego, quando l’opera sia oggettivamente insuscettibile di sanatoria.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento individua con chiarezza gli atti richiamati e questi siano conoscibili dall’interessato; il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza non impone, di per sé, una motivazione rafforzata sulla sanabilità dell’abuso.
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