Cassazione Civile, Ordinanza n. 36631/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (franchisor)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di franchising intercorso tra due società. In primo grado il tribunale aveva deciso la lite in modo solo parzialmente favorevole alla società che aveva proposto la domanda riconvenzionale per ottenere la penale contrattualmente prevista in caso di recesso anticipato dell'altra parte. La corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha accolto in parte il gravame della società attrice in riconvenzionale, riconoscendo il diritto alla penale per l'anticipato recesso dell'altra società. La società condannata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe pronunciato ultra o extra petita su una domanda non proposta; 2) violazione degli artt. 161 e 345 c.p.c., deducendo che la domanda di penale sarebbe stata nuova e tardiva in appello; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1322, 1362, 1373, 1382 e 1383 c.c., sostenendo che la clausola penale non fosse azionabile perché, al momento, non vi era stato alcun recesso anticipato. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, ritenendole inammissibili per difetto di specificità e per improprio tentativo di rivalutazione del merito e delle prove, oltre che perché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti del giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse rispettato l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo riprodotto in modo adeguato gli atti e documenti decisivi né indicato correttamente la loro collocazione processuale. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato però dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di ultra/extra petizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che è inammissibile la doglianza che, sotto la veste della violazione della norma, in realtà contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 1322 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla clausola penale e all'autonomia contrattuale, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 1362 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella lettura del contratto di franchising.
art. 1373 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'operatività della penale in assenza di recesso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1382 c.c.
Richiamato quale norma sulla clausola penale contrattuale.
art. 1383 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di clausola penale, senza accoglimento della censura.
art. 161 c.p.c.
Richiamato in relazione ai vizi della sentenza e alla prospettazione di domande nuove o pronunce extra petita.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la domanda di penale sarebbe stata nuova in appello.
art. 360 c.p.c.
La Corte sottolinea che il motivo ex n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c.
La Corte fa applicazione rigorosa dell'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, pena l'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata come legge che ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto dell'onere di specificità e di autosufficienza: gli atti e i documenti decisivi devono essere riportati e localizzati con precisione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di ultrapetizione o di domanda nuova non può fondarsi su affermazioni apodittiche, ma richiede la puntuale riproduzione della domanda, della causa petendi e degli atti processuali rilevanti.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentito censurare la mera illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- Non è ammissibile sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c. una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la rivalutazione delle prove e degli accertamenti di fatto resta riservata al giudice di merito.
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