Cassazione Penale, Sentenza n. 32959/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, in relazione ai periodi dal 3 febbraio 2005 al 4 aprile 2005, dal 6 agosto 2011 al 6 luglio 2016 e dal 18 settembre 2019 al 28 febbraio 2020. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza per il primo periodo e dichiarato non luogo a provvedere per gli altri due. Il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza era stato rigettato. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha dedotto che il Tribunale non aveva rispettato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liberazione anticipata, aveva omesso di valutare alcuni periodi, non aveva considerato separatamente i singoli semestri e aveva fondato la decisione su comportamenti tenuti dal condannato circa dieci anni dopo i periodi oggetto dell'istanza, senza fornire adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, la valutazione deve essere effettuata frazionatamente per semestri, ferma la possibilità che una trasgressione incida anche su semestri antecedenti o successivi quando riveli la mancata adesione all'opera rieducativa e l'espresso rifiuto della risocializzazione. Ha inoltre ricordato che i periodi rilevanti non devono necessariamente essere continuativi e che il semestre può essere formato cumulando periodi di detenzione riferibili alla medesima esecuzione, separati da intervalli temporali, purché siano valutabili ai fini della partecipazione all'opera rieducativa. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza si era limitato a condividere le motivazioni del Magistrato di sorveglianza e aveva formulato considerazioni scarne, tali da non consentire di verificare se tutte le censure fossero state esaminate e adeguatamente risolte. La Corte ha ravvisato un grave vizio argomentativo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione del beneficio richiede la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, secondo una verifica frazionata per semestri, con le precisazioni ammesse dalla giurisprudenza richiamata.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
inosservanza o erronea applicazione della legge penale
Norma indicata dal ricorrente quale fondamento della censura relativa alla violazione dei principi applicabili alla liberazione anticipata.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
La Corte ha ravvisato un vizio motivazionale nell'omessa verifica dell'esame delle censure e nella motivazione meramente assertiva del Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere valutata, di regola, frazionando il periodo di pena in singoli semestri.
- Il principio della valutazione semestrale non impedisce di attribuire rilievo a una trasgressione anche rispetto a semestri antecedenti o successivi, ma ciò è giustificato soltanto quando la violazione manifesti la mancata adesione all'opera rieducativa e l'espresso rifiuto della risocializzazione.
- Ai fini della liberazione anticipata, il semestre valutabile può essere composto cumulando periodi di detenzione riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché le frazioni siano ragionevolmente idonee a consentire un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione.
- Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza deve esaminare e motivare specificamente le censure proposte dal reclamante; il mero richiamo alla motivazione del primo giudice e considerazioni scarne che non consentano di verificare l'effettivo esame delle doglianze determinano un vizio argomentativo suscettibile di annullamento con rinvio.
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