Cassazione Penale, Sentenza n. 49574/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla possibilità di sostituire, per un detenuto sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis Ord. pen., il colloquio telefonico mensile con un colloquio in videocollegamento (tramite piattaforma DGSIA) a causa delle restrizioni connesse all'emergenza pandemica da Covid-19. Il Ministero contestava che tale sostituzione poteva essere ammessa solo in situazioni eccezionali legate alla condizione personale del detenuto e non per la pandemia ormai in fase recessiva; il detenuto (Giacalone) sosteneva invece che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la videocomunicazione anche in presenza di difficoltà di accesso agli istituti e limitazioni agli spostamenti, non solo per ragioni strettamente legate alla pandemia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi e ha rigettato le impugnazioni. Ha confermato che l'uso di strumenti di videocomunicazione per i detenuti sottoposti al regime 41-bis è ammesso in presenza di condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza, compatibilmente con le cautele di sicurezza previste dalla legge; nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva legittimamente circoscritto l'utilizzo della videocomunicazione alle situazioni collegate alla perdurante emergenza sanitaria. Conseguenze procedurali: rigetto del ricorso del Ministero della Giustizia senza condanna alle spese per il Ministero; rigetto del ricorso di Luigi Giacalone con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma non esclude, in via di principio, la possibilità di autorizzare colloqui visivi mediante videocomunicazione per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, ma tale deroga è ammissibile solo in presenza di condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza e deve rispettare le cautele di sicurezza previste per il regime differenziato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emmanuello); Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004 (Trigilia); Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)
Orientamenti consolidati consentono colloqui visivi controllabili a distanza per detenuti 41-bis quando sussistono impossibilità o gravissime difficoltà a svolgere colloqui in presenza; inoltre la giurisprudenza indica criteri per la valutazione delle spese processuali in ricorsi contro provvedimenti di magistratura di sorveglianza
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, le videocomunicazioni sono ammissibili solo se esistono condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza
- Le restrizioni connesse a un'emergenza sanitaria (es. Covid-19) possono legittimare l'uso temporaneo e limitato di piattaforme di videocomunicazione (es. DGSIA) per garantire il diritto alla comunicazione familiare, purché siano rispettate le cautele di sicurezza
- L'autorizzazione deve essere circoscritta nelle finalità e nella durata (deroga temporanea e contingente) e organizzata in modo da preservare gli obiettivi di pubblica sicurezza connessi al regime differenziato
- Chi richiede l'utilizzo della videocomunicazione deve documentare l'impossibilità o la gravissima difficoltà dei colloqui in presenza (es. limitazioni agli spostamenti, accessi agli istituti, misure sanitarie) per ottenere un provvedimento favorevole
- I tribunali possono indicare modalità operative (luogo lato famigliare: istituto penitenziario più vicino o ufficio di polizia) per gestire i colloqui videoregistrati/controllati e bilanciare diritto alla famiglia e esigenze di sicurezza
- In sede di impugnazione, la Corte tende a confermare le scelte che limitano l'uso della videocomunicazione a situazioni contingenti e motivate; le controversie procedurali sulle spese seguono orientamenti consolidati e possono portare alla condanna del ricorrente soccombente
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