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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, - dell’ordinanza del Settore Area Amministrativa – S.U.A.P. C.E.D. n. 2 del 02.07.2022 di cessazione degli effetti della S.C.I.A. di cui alla pratica S.U.A.P. n. 04656750652 – 03012022 – 1116 in relazione alla richiesta di autorizzazione per inizio attività temporanea di spettacolo circense, senza occupazione di suolo pubblico, da eseguirsi per un periodo di 13 giorni, dal 07.07.2022 al 17.07.2022.

Giustizia amministrativa202200255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di cessazione degli effetti della SCIA relativa all'organizzazione temporanea di uno spettacolo circense

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che aveva disposto la cessazione degli effetti della SCIA presentata per lo svolgimento di uno spettacolo circense dal 7 al 17 luglio 2022. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per la tardività dell'intervento comunale, intervenuto a soli diciassette giorni dall'inizio programmato dell'attività e diversi mesi dopo la presentazione della SCIA; per l'omessa indicazione di aree alternative; per la legittimità dell'insediamento, asseritamente comprovata dai nullaosta dei proprietari delle aree e dalla predisposizione di parcheggi; nonché per l'ingiustizia del diniego nonostante l'attività fosse stata svolta negli anni precedenti. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e, in via cautelare, la possibilità di svolgere l'attività. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla società proprietaria di una delle aree interessate, ritenuta controinteressata, e ha comunque sostenuto l'infondatezza delle censure. In particolare, la SCIA originaria del 3 gennaio 2022 sarebbe stata generica e priva dell'indicazione dell'area e delle date; la documentazione essenziale sarebbe stata integrata soltanto il 17 giugno 2022. L'area prescelta ricadeva inoltre nel centro urbano, in violazione del regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, e mancava il nullaosta di uno dei proprietari. Il Comune ha altresì richiamato ragioni di pubblica sicurezza connesse all'unico accesso alla strada principale, alla carenza di parcheggi e alla prossimità di rotatorie caratterizzate da intenso traffico veicolare.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di rito, pur reputandole fondate. Ha escluso la lamentata tardività dell'azione amministrativa, rilevando che la SCIA iniziale era generica e non consentiva un'istruttoria effettiva, mentre gli elementi essenziali erano stati forniti soltanto il 17 giugno 2022. L'amministrazione, ricevuta la documentazione completa, aveva agito con sollecitudine, comunicando il preavviso il 21 giugno ed emanando il provvedimento il 2 luglio. Il giudice ha ritenuto legittima la cessazione degli effetti della SCIA perché l'area ricadeva nel centro urbano, espressamente vietato dal regolamento comunale, e perché era mancato il consenso di uno dei proprietari dell'area, nonostante la dichiarazione della ricorrente di disporre di tutti i nullaosta. Sono state ritenute rilevanti anche le ragioni di pubblica sicurezza relative agli accessi, ai parcheggi e al traffico veicolare; tali rilievi, già contestati nel preavviso, non erano stati specificamente confutati dalla ricorrente. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché l'illegittimità dell'atto non determina automaticamente il risarcimento e, nel caso concreto, non sussisteva la spettanza del bene della vita, essendo l'insediamento comunque incompatibile con il regolamento, privo del consenso di un proprietario e problematico sotto il profilo della sicurezza. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 41 d.lgs. 104/2010

    Il Comune ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica a una società proprietaria di un'area interessata, ritenuta controinteressata; la questione è stata ritenuta fondata ma assorbita dal rigetto nel merito.

  • art. 4 del regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti e sui circhi equestri

    La disposizione vieta l'installazione dei circhi nell'area del centro urbano, come individuata dalla planimetria allegata; la violazione del divieto ha costituito una ragione autonoma di legittimità del provvedimento comunale.

  • art. 12 del regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti e sui circhi equestri

    È stato richiamato dal Comune quale fondamento dell'ordinanza di cessazione degli effetti della SCIA.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria.

Massime di principio

  • Quando una SCIA è presentata in termini generici e priva di elementi essenziali, quali l'individuazione dell'area e il periodo di svolgimento dell'attività, il termine per l'effettivo esercizio dei poteri di controllo decorre in concreto dalla completa integrazione della documentazione necessaria all'istruttoria; il ritardo non può essere imputato all'amministrazione se è stato determinato dalla tardiva integrazione dell'istante.
  • È legittima la cessazione degli effetti di una SCIA relativa a uno spettacolo circense quando l'area prescelta ricade in una zona nella quale il regolamento comunale vieta espressamente l'installazione dei circhi.
  • Il consenso del proprietario dell'area privata costituisce presupposto essenziale per il legittimo insediamento di un'attività circense su quell'area; la dichiarazione dell'istante di disporre dei nullaosta è smentita dalla formale opposizione del proprietario interessato.
  • Le ragioni di pubblica sicurezza concernenti l'accessibilità dell'area, la disponibilità di parcheggi e l'interferenza con una viabilità caratterizzata da traffico intenso possono giustificare la cessazione degli effetti della SCIA, soprattutto quando non siano state specificamente contestate dall'interessato nel procedimento e nel giudizio.
  • Il risarcimento del danno non consegue automaticamente all'eventuale annullamento di un provvedimento amministrativo, ma richiede l'accertamento della spettanza effettiva del bene della vita; tale spettanza manca quando l'attività sarebbe comunque preclusa da divieti regolamentari, dall'assenza del consenso del proprietario o da esigenze di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniRegolamenti e atti amministrativi generaliDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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