Cassazione Civile, Ordinanza n. 24219/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava alla società l'omessa regolarizzazione di operazioni imponibili mediante autofatturazione e la contabilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti emesse formalmente da un operatore monegasco, ritenuto interposto, per simulare un'operazione intracomunitaria e far apparire come non imponibili acquisti di macchinari in realtà forniti da operatori italiani e consegnati direttamente presso l'opificio della contribuente. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato la rettifica IVA ex art. 54 d.P.R. 633/1972. In cassazione la società ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e delle produzioni documentali; violazione delle norme su onere e valutazione della prova e sulla rettifica IVA; contrasto interno della motivazione tra qualificazione delle operazioni come imponibili e qualificazione delle fatture come inesistenti; violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 6 d.lgs. 471/1997; omessa indicazione dei macchinari che sarebbero provenuti da Montecarlo; vizio di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie, osservando che il giudice di merito aveva comunque considerato il fatto storico decisivo dell'inesistenza dell'operazione economica e lo aveva motivato con un ragionamento presuntivo complessivo, fondato su pluralità di indizi convergenti. Ha inoltre escluso il denunciato contrasto logico tra la qualificazione delle operazioni come imponibili e quella delle fatture come inesistenti, chiarendo che, in tema di IVA, l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti fa sorgere comunque il rapporto impositivo finché il documento non sia rettificato o annullato, salva la disciplina del rimborso ove sia escluso in tempo utile ogni rischio di perdita di gettito fiscale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È evocato per censurare la violazione di legge nei motivi del ricorso, ma la Corte evidenzia che le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per dedurre vizi processuali e motivazionali, ma le censure sono giudicate generiche o volte a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di presunzioni semplici, il contribuente può fornire prova contraria.
art. 2727 c.c.
È richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ribadisce il giudizio complessivo e non atomistico degli indizi.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere valutate complessivamente, secondo gravità, precisione e concordanza desunte dal loro esame unitario.
art. 21 d.P.R. 633/1972
La sovrafatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti determina l'insorgenza del rapporto impositivo per la mera emissione del documento contabile, in applicazione del principio di cartolarità.
art. 54 d.P.R. 633/1972
È la base normativa della rettifica della dichiarazione IVA e del recupero dell'imposta in presenza di operazioni ritenute inesistenti o non regolarizzate.
art. 6 d.lgs. 471/1997
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la censura ritenendo corretta la disciplina applicata alla fattispecie IVA contestata.
art. 111 Cost.
È invocato per lamentare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte reputa la motivazione del giudice di merito sufficiente e articolata.
art. 36 d.lgs. 546/1992
È richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa vizi di motivazione rilevanti.
art. 61 d.lgs. 546/1992
È invocato nel terzo motivo, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.
art. 132, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione del giudice di appello adeguata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È invocato insieme alle norme sulla motivazione, ma la censura è respinta.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche quando non siano state illustrate tutte le singole prove documentali prodotte dalle parti.
- Le presunzioni semplici devono essere valutate in modo complessivo e non atomistico: gravità, precisione e concordanza derivano dall'esame unitario degli indizi, che si rafforzano reciprocamente nel loro contesto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- In tema di IVA, l'emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti può integrare presupposto impositivo finché il documento non sia rettificato o annullato; la neutralità dell'IVA non impedisce il recupero dell'imposta quando sia necessario ripristinare la situazione fiscale alterata.
- Il diritto al rimborso dell'imposta versata in relazione a fatture per operazioni inesistenti è riconoscibile solo se sia stato eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita del gettito fiscale, ad esempio mediante il definitivo recupero dell'imposta presso il destinatario della fattura.
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