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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24219/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava alla società l'omessa regolarizzazione di operazioni imponibili mediante autofatturazione e la contabilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti emesse formalmente da un operatore monegasco, ritenuto interposto, per simulare un'operazione intracomunitaria e far apparire come non imponibili acquisti di macchinari in realtà forniti da operatori italiani e consegnati direttamente presso l'opificio della contribuente. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato la rettifica IVA ex art. 54 d.P.R. 633/1972. In cassazione la società ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e delle produzioni documentali; violazione delle norme su onere e valutazione della prova e sulla rettifica IVA; contrasto interno della motivazione tra qualificazione delle operazioni come imponibili e qualificazione delle fatture come inesistenti; violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 6 d.lgs. 471/1997; omessa indicazione dei macchinari che sarebbero provenuti da Montecarlo; vizio di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie, osservando che il giudice di merito aveva comunque considerato il fatto storico decisivo dell'inesistenza dell'operazione economica e lo aveva motivato con un ragionamento presuntivo complessivo, fondato su pluralità di indizi convergenti. Ha inoltre escluso il denunciato contrasto logico tra la qualificazione delle operazioni come imponibili e quella delle fatture come inesistenti, chiarendo che, in tema di IVA, l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti fa sorgere comunque il rapporto impositivo finché il documento non sia rettificato o annullato, salva la disciplina del rimborso ove sia escluso in tempo utile ogni rischio di perdita di gettito fiscale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È evocato per censurare la violazione di legge nei motivi del ricorso, ma la Corte evidenzia che le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per dedurre vizi processuali e motivazionali, ma le censure sono giudicate generiche o volte a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di presunzioni semplici, il contribuente può fornire prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ribadisce il giudizio complessivo e non atomistico degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate complessivamente, secondo gravità, precisione e concordanza desunte dal loro esame unitario.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    La sovrafatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti determina l'insorgenza del rapporto impositivo per la mera emissione del documento contabile, in applicazione del principio di cartolarità.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    È la base normativa della rettifica della dichiarazione IVA e del recupero dell'imposta in presenza di operazioni ritenute inesistenti o non regolarizzate.

  • art. 6 d.lgs. 471/1997

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la censura ritenendo corretta la disciplina applicata alla fattispecie IVA contestata.

  • art. 111 Cost.

    È invocato per lamentare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte reputa la motivazione del giudice di merito sufficiente e articolata.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa vizi di motivazione rilevanti.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    È invocato nel terzo motivo, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione del giudice di appello adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È invocato insieme alle norme sulla motivazione, ma la censura è respinta.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche quando non siano state illustrate tutte le singole prove documentali prodotte dalle parti.
  • Le presunzioni semplici devono essere valutate in modo complessivo e non atomistico: gravità, precisione e concordanza derivano dall'esame unitario degli indizi, che si rafforzano reciprocamente nel loro contesto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • In tema di IVA, l'emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti può integrare presupposto impositivo finché il documento non sia rettificato o annullato; la neutralità dell'IVA non impedisce il recupero dell'imposta quando sia necessario ripristinare la situazione fiscale alterata.
  • Il diritto al rimborso dell'imposta versata in relazione a fatture per operazioni inesistenti è riconoscibile solo se sia stato eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita del gettito fiscale, ad esempio mediante il definitivo recupero dell'imposta presso il destinatario della fattura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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