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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09784/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/10/2025 con cui il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La ricorrente censura la regolarità formale della richiesta che ha dato origine al procedimento di esecuzione: la richiesta del Procuratore della Repubblica del 5/08/2025 sarebbe stata redatta in forma analogica, inviata via PEC ad un indirizzo diverso da quello previsto dal provvedimento DGSIA del 9/11/2020 (inviata a penale.tribunale.forli@giustiziacert.it invece che a depositoattipenali.tribunale.forli@giustiziacert.it) e priva di sottoscrizione digitale. Per tali ragioni si deduce la violazione dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 e dell'art. 1, comma 9, D.M. n.206/2024, con la conseguente inammissibilità dell'atto di iniziativa del pubblico ministero

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Principali argomentazioni: la disciplina del processo penale telematico in materia di esecuzione (libro X c.p.p.) è applicabile pienamente solo dal 1° gennaio 2027, come deriva dall'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 e dai dd. mm. richiamati (d.m. n.206/2024 e dd.mm. n.217/2023), pertanto fino al 31/12/2026 permangono modalità tradizionali di presentazione delle istanze di incidente di esecuzione; la decisione delle Sezioni Unite richiamata dal Procuratore generale riguarda l'art. 87-bis, comma 7, relativo agli atti di impugnazione e non è pertinente alle istanze di esecuzione; non esiste una norma che sanzioni espressamente come inammissibile o inesistente l'invio di un documento analogico tramite PEC da parte del pubblico ministero in assenza di firma digitale; vale il principio di tassatività delle nullità e delle inammissibilità; l'istanza è pervenuta comunque alla conoscenza del giudice e non ha determinato pregiudizio alle parti né al contraddittorio. Pertanto l'irregolarità formale contestata non poteva determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il ricorso è stato rigettato

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. n.150 del 2022

    Disciplina l'entrata del processo penale telematico per il libro X; la Corte interpreta che la piena efficacia e l'obbligo di deposito telematico per gli atti di esecuzione decorrono dal 1° gennaio 2027; inoltre il comma 7 riguarda specificamente gli atti di impugnazione e le relative sanzioni formali, non applicabili all'incidente di esecuzione

  • D.M. n.206 del 2024 (art. 1, commi 5, 8 e comma 9 citato)

    Conferma il differimento temporale dell'applicazione del processo telematico in materia di esecuzione fino alle scadenze indicate; il comma 9 riserva alcune modalità di deposito (mediante PEC) ai difensori, ma non prevede espressamente una sanzione di inammissibilità per invii anomali del pubblico ministero in materia di incidente di esecuzione

  • art. 111-bis c.p.p.

    Norma collegata al processo penale telematico; la Corte segnala la piena applicabilità delle regole telematiche a decorrere dal termine indicato, ma non estende tali regole formali agli atti di incidente di esecuzione nel periodo transitorio

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)

    Riferimento normativo sul tema delle nullità; la Corte richiama il principio secondo cui la nullità richiede previsione espressa e tassativa, applicandolo alle irregolarità formali contestate

Massime di principio

  • Fino al 31 dicembre 2026 le istanze dirette al giudice dell'esecuzione possono essere presentate con le modalità tradizionali e non è automaticamente applicabile la disciplina rigorosa prevista per gli atti di impugnazione (telematicità obbligatoria e sanzioni formali)
  • La riserva di specifiche modalità telematiche ai difensori (es. deposito via PEC) non comporta automaticamente l'inammissibilità degli atti presentati dal pubblico ministero con modalità diverse, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione
  • Le nullità e le inammissibilità devono essere tassativamente previste dalla legge: l'irregolarità formale che non abbia cagionato un concreto pregiudizio al contraddittorio o alla decisione non è sufficiente per annullare il procedimento
  • Se un atto raggiunge comunque la conoscenza dell'autorità giudicante e non arreca pregiudizio alle parti, la sua irregolarità formale può essere considerata solo quale rischio di responsabilità o inconveniente procedurale, ma non sempre causa di inefficacia o inammissibilità
  • Dal 1° gennaio 2027 le regole di forma e di deposito telematico per gli atti di esecuzione diventeranno vincolanti: da tale data le difformità formali potranno avere conseguenze più gravi, pertanto è opportuno adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni tecniche e di firma digitale

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