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Sentenza

Sentenza n. 1464/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202101166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità dell’ingiunzione di demolizione né sono stati scrutinati i motivi originariamente dedotti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive in una porzione commerciale di un immobile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale n. 489/2021, con il quale il Comune di Vinci aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive, ai sensi della normativa edilizia regionale toscana. Nel corso del giudizio, con memoria depositata l’8 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque senza ulteriore esame della controversia.

  • artt. 134, 193, 195 e 196 l.r. Toscana n. 65/2014

    Norme indicate nel provvedimento comunale quale base normativa dell’ingiunzione di demolizione e ripristino; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione processuale del giudizio e non implica una valutazione sulla legittimità o illegittimità dell’atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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