Ordinanza n. 634/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata all’obbligo di conformarsi al giudicato, di cui alla sentenza del T.A.R.S. Palermo n. -OMISSIS-2017, pubblicata il 13.02.2017 e, pertanto, di dare seguito all’aggiudicazione della concessione per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di-OMISSIS- in project financing in favore della società -OMISSIS-s.r.l., oggi società -OMISSIS-s.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di liquidazione del compenso presentata dal subdelegato revocato del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso da una società privata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza relativa all’aggiudicazione di una concessione per l’ampliamento di un cimitero comunale in project financing, il Tribunale ha esaminato una seconda istanza di liquidazione del compenso presentata dal subdelegato revocato del Commissario ad acta. L’istanza riguardava il medesimo incarico già oggetto di una precedente richiesta, rigettata con decreto del Tribunale, ed era stata inoltre presentata oltre il termine di legge di 100 giorni dalla conclusione dell’incarico commissariale, termine previsto a pena di decadenza. La questione decisiva riguardava la giurisdizione sulle contestazioni relative alla liquidazione del compenso dell’ausiliare del giudice.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza del subdelegato revocato. Ha rilevato che la delega era stata revocata il 15 maggio 2025, con subentro di un nuovo delegato, e che la seconda richiesta di liquidazione era stata presentata oltre il termine decadenziale di 100 giorni dalla conclusione dell’incarico. In ogni caso, richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha affermato che, una volta adottato il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare del giudice, le eventuali contestazioni devono essere proposte mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Il TAR si è quindi ritenuto privo di giurisdizione sulla questione e ha dichiarato inammissibile l’istanza, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti, al Commissario ad acta e ai suoi delegati.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Le contestazioni relative al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare del giudice devono essere proposte mediante opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Massime di principio
- Le contestazioni relative al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare del giudice, una volta adottato il decreto, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma devono essere proposte mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
- La richiesta di liquidazione del compenso dell’ausiliare del giudice deve essere presentata entro il termine di 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, previsto a pena di decadenza; una richiesta successiva è inammissibile.
Come è indicizzato
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