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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35852/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce dalla chiusura, da parte della banca, di un conto corrente cointestato a più persone, sul quale risultava un saldo attivo. L'istituto aveva incamerato l'intero saldo per compensarlo con un credito vantato nei confronti di uno solo dei cointestatari, credito derivante da una fideiussione prestata da quest'ultimo a garanzia di esposizioni di una società terza. Le attrici avevano chiesto la restituzione della quota di loro spettanza, sostenendo che la banca non potesse compensare integralmente il saldo di un conto cointestato con un debito personale di uno solo dei cointestatari, e che dovesse comunque applicarsi la disciplina generale dell'art. 1302, comma 2, c.c., con compensazione solo pro quota. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1853 e 1854 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto legittima la compensazione integrale; 2) violazione del combinato disposto degli artt. 1853 e 1854 c.c., contestando che tali norme potessero essere lette come un "combinato disposto" idoneo a fondare la compensazione; 3) violazione dell'art. 1302 c.c. e del principio di specialità, assumendo che non vi fosse alcuna deroga della disciplina generale delle obbligazioni solidali da parte della normativa sul conto corrente cointestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi, li ha accolti congiuntamente e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona. Ha affermato che la disciplina degli artt. 1853 e 1854 c.c. non consente alla banca di compensare integralmente il saldo attivo di un conto corrente cointestato con un credito vantato verso uno solo dei cointestatari, quando tale credito non sia regolato nel rapporto di conto. Ha quindi escluso che la solidarietà ex art. 1854 c.c. comporti la disponibilità integrale del saldo da parte di un solo cointestatario nei rapporti esterni con la banca e ha richiamato la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione di cui all'art. 1302, comma 2, c.c. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1853 c.c.

    consente la compensazione tra più rapporti o più conti tra banca e correntista, ma non deroga alla regola per cui, nei rapporti con i cointestatari, il credito verso uno solo non può essere compensato oltre la quota ad esso riferibile

  • art. 1854 c.c.

    prevede la solidarietà attiva e passiva dei cointestatari verso la banca in relazione al saldo del conto, ma opera solo nei rapporti esterni con la banca e non nei rapporti interni tra cointestatari, né estende automaticamente la compensazione a debiti personali di uno solo

  • art. 1302, comma 2, c.c.

    stabilisce che al creditore in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori solo per la parte di questo; la regola dell'efficacia pro quota non è derogata dalla disciplina del conto corrente cointestato

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    i rapporti interni tra condebitori o concreditori solidali si dividono in quote uguali, richiamato per escludere che la banca possa ignorare la ripartizione interna della disponibilità del saldo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel conto corrente cointestato la solidarietà tra cointestatari opera nei rapporti con la banca limitatamente al saldo del conto, ma non autorizza la banca a soddisfarsi integralmente sul saldo per un credito personale verso uno solo dei cointestatari, salvo diversa pattuizione.
  • La disciplina speciale del conto corrente bancario non deroga alla regola generale della compensazione nelle obbligazioni solidali quando il credito opposto non rientra nel medesimo rapporto cointestato; in tal caso l'eccezione di compensazione esplica effetti solo pro quota.
  • La solidarietà passiva e attiva del conto cointestato non elimina la distinzione tra rapporti esterni con la banca e rapporti interni tra i cointestatari, che restano soggetti alla ripartizione in quote uguali salvo prova o pattuizione diversa.
  • In sede di legittimità non possono essere riproposte questioni rimaste assorbite in appello, né introdotte per la prima volta questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneConto correnteRicorso per cassazione
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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