Cassazione Penale, Sentenza n. 09064/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva assolto D'Angelo dall'accusa di aver omesso di comunicare, nelle istanze per il reddito di cittadinanza presentate il 09/04/2019 e il 26/11/2020, la sua sottoposizione a misura cautelare personale (allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, disposta il 16/03/2019). Il ricorrente denunciava violazione di legge perché il Tribunale aveva ritenuto che soltanto la custodia cautelare in carcere fosse ostativa al riconoscimento del beneficio, mentre l'art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 4/2019 impedisce il beneficio a chi sia sottoposto a qualsiasi misura cautelare personale; di conseguenza l'omessa indicazione integra il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha affermato che il requisito ostativo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 4/2019 va interpretato nel senso di escludere il beneficio non solo in caso di custodia cautelare in carcere ma ogniqualvolta il richiedente sia sottoposto a una misura cautelare personale, detentiva o non detentiva. Pertanto, la mancata indicazione, nella domanda, dell'esistenza di una misura cautelare personale integra il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 quando la misura esisteva al momento della richiesta. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.). La Corte ha inoltre richiamato che, se la misura sopravviene dopo la concessione del beneficio, opera la sospensione prevista dall'art. 7-ter d.l. n. 4/2019.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 4 del 2019 (conv. legge n.26/2019)
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: [...] c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3
La Corte interpreta 'mancata sottoposizione a misura cautelare personale' come requisito negativo che esclude il beneficio se sussiste qualsiasi misura cautelare personale (detentiva o non detentiva) al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni
L'omessa comunicazione, se riferita a requisiti ostativi esistenti al momento della domanda (come la sottoposizione a misura cautelare personale), integra il reato previsto da questa disposizione
art. 7-ter, d.l. n. 4 del 2019
Se le condizioni ostative sopravvengono dopo la concessione del beneficio, opera il meccanismo di sospensione previsto da questa norma
art. 282-bis, cod. proc. pen.
Riferimento normativo alla tipologia di misura cautelare (es. allontanamento dalla casa familiare) riconosciuta come misura cautelare personale ostativa al reddito di cittadinanza
Corte costituzionale, sent. n. 122 del 2020 e successive (es. n. 169/2023, n.126/2021, n.31/2025)
La Corte costituzionale ha confermato che la mancata sottoposizione a misure cautelari personali costituisce un requisito di 'onorabilità' funzionale alla compatibilità con il beneficio e ha ritenuto non incoerente la sospensione del beneficio per il venir meno dei requisiti di onorabilità
Massime di principio
- La 'mancata sottoposizione a misura cautelare personale' prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n.4/2019 va intesa in senso ampio: qualsiasi misura cautelare personale (detentiva o non detentiva) esiste al momento della domanda e ostacola il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
- Chi richiede il reddito di cittadinanza è tenuto a dichiarare l'eventuale sottoposizione a misure cautelari personali: l'omessa indicazione, quando la misura sussisteva al momento della domanda, può integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n.4/2019.
- Se la misura cautelare personale sopravviene dopo la concessione del beneficio, la normativa prevede la sospensione (art. 7-ter) e non necessariamente la fattispecie prevista per l'omessa dichiarazione nella fase iniziale.
- I giudici devono valutare la funzione del requisito come indicatore di pericolosità/onorabilità, in linea con la giurisprudenza costituzionale che distingue tra misure cautelari personali e condanne definitive per specifici reati.
- In situazioni analoghe la difesa potrà puntare a provare che la misura non sussisteva al momento della domanda o che non aveva natura di misura cautelare personale ostativa; la pubblica accusa dovrà dimostrare l'esistenza della misura al momento della richiesta e l'omissione dichiarativa.
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