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Sentenza

Sentenza n. 5239/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 9650/2024 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, pubblicata il 1 ottobre 2024 (R.G. n. 10381/2024) e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202507166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla carta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta, oltre che al pagamento delle spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha escluso dall'oggetto del giudizio di ottemperanza il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale dell'amministrazione il 4 ottobre 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 18 giugno 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. L'amministrazione si è costituita, senza contestare che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso. Poiché non era controversa la mancata esecuzione della sentenza, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, poiché rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento di 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.

    La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche le misure necessarie in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudice ordinario e posto a oggetto dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la proponibilità dell'azione richiede la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari a dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione del giudicato e consentendogli, se previsto, di delegare le attività necessarie.
  • L'attività svolta dal commissario ad acta che riveste una posizione dirigenziale nell'amministrazione obbligata non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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