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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 1313 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - omessa impugnazione - definitività della pretesa. Definitività della pretesa tributaria - istanza di autotutela - rigetto - impugnazione - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva versato somme in ottemperanza a una cartella di pagamento e successivamente ha chiesto il rimborso; l'istanza di autotutela è stata rigettata. La questione centrale è se, in mancanza di impugnazione tempestiva della cartella, il contribuente possa ottenere il rimborso previsto dall'art. 38 ter del DPR 602/73.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l'omessa tempestiva impugnazione della cartella di pagamento preclude al contribuente la possibilità di ottenere il rimborso. Si è precisato che il pagamento effettuato in ottemperanza alla cartella non costituisce un "versamento diretto" del tributo ma l'adempimento dell'atto di riscossione; pertanto, in difetto di impugnazione della cartella, risulta precluso il rimborso previsto dall'art. 38 ter del DPR 602/73 e l'istanza di autotutela non può supplire alla mancata impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 38 ter del DPR 602/73

    La norma è stata interpretata nel senso che il rimborso previsto non è riconoscibile quando il pagamento è avvenuto in esecuzione di una cartella di pagamento non tempestivamente impugnata; il pagamento su cartella è considerato adempimento dell'atto di riscossione e la sua contestazione richiede l'impugnazione dell'atto stesso.

  • DPR 602/1973 (disciplina della riscossione)

    Richiamato il principio generale della definitività degli atti di riscossione in assenza di impugnazione nei termini di legge.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento, se non impugnata nei termini di legge, diventa definitiva e impedisce successivi rimborsi basati sull'asserita illegittimità dell'atto.
  • Il pagamento effettuato in ottemperanza a una cartella non va confuso con un versamento volontario del tributo: è adempimento dell'atto esecutivo e richiede l'impugnazione dell'atto stesso per contestarne gli effetti.
  • L'istanza di autotutela non può in generale supplire alla mancata impugnazione giudiziale nei termini: non rappresenta uno strumento per riaprire situazioni già consolidate dalla non impugnazione.
  • In caso di ricezione di una cartella, è fondamentale valutare e proporre tempestivamente impugnazione nei termini previsti dalla legge (es. 60 giorni o i termini specifici applicabili), onde non perdere la possibilità di ottenere rimborsi o l'annullamento dell'atto.
  • Eventuali eccezioni possono sussistere solo in presenza di profili di nullità insanabile dell'atto (ad es. carenza assoluta di notificazione), frode, o altri vizi che incidano sulla validità formale dell'atto stesso; tali ipotesi vanno valutate con attenzione e, se del caso, dedotte tempestivamente in sede giudiziale.

Testo integrale

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