Sentenza del 06/10/2020 n. 21376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva confermato l'avviso di pagamento n. (---) notificato il (---) per il recupero di accise relativo alle annualità 2011 e 2012 per Euro 153.854,33. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (i) omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello per violazione del D.Lgs. 546/1992, art.53; (ii) omessa pronuncia su presunte violazioni connesse all'affidamento del contribuente (L. 27 luglio 2000, n.212 artt.10 e 11 e Reg. CEE n.2913/1992 art.220); (iii) errata applicazione del D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (artt.1-4) con riferimento al diritto alla riduzione dell'accisa, sia in termini di limiti dell'annullamento del silenzio-assenso sia per l'affermazione che l'attività di autotrasporto poteva essere svolta con mezzi di terzi tramite contratto di noleggio; (iv) omessa pronuncia sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali UE (artt.41,47,48) e mancanza del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura per omessa pronuncia relativa a eccezioni pregiudiziali di rito. Sul secondo ha escluso la tutela dell'affidamento della ricorrente: l'eventuale affidamento risultava fondato su circostanze fattuali (esercizio dell'attività di autotrasporto) che la ricorrente doveva conoscere o che possono variare nel tempo; inoltre l'art.220 del Reg. CEE conferma che la buona fede non vale se l'errore è fondato su fatti inesatti riferiti dall'operatore. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la legittimità dell'autoannullamento del silenzio-assenso ai sensi del D.P.R. n.277/2000 e ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito della CTR secondo cui la società "non esercita neanche di fatto attività di autotrasporto"; la questione circa il nolo a freddo attiene a valutazione di fatto e/o vizio di motivazione non sindacabile con il motivo invocato. Sul quarto motivo, relativo al mancato contraddittorio, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato in modo specifico e concreto che l'eventuale contraddittorio avrebbe prodotto un risultato diverso. Sono state quindi confermate le conclusioni di merito e condannate le spese della procedura.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo 53
Riferimento procedurale sollevato dal ricorrente in ordine all'inammissibilità dell'appello; la Corte ha considerato la censura inammissibile trattandosi di eccezione pregiudiziale di rito la cui omessa pronuncia non configura il vizio di omessa motivazione rilevante in cassazione.
Legge 27 luglio 2000, n.212, articolo 10
Norma richiamata dal ricorrente in tema di affidamento; la Corte applica la giurisprudenza secondo cui l'affidamento è tutelabile solo se fondato su apparenza di legittimità, buona fede del contribuente e circostanze specifiche, elementi non riscontrati nel caso.
Legge 27 luglio 2000, n.212, articolo 11
Prevede la vincolatività della risposta all'interpello se vi è obiettiva incertezza interpretativa; la Corte osserva che non vi è stato alcun interpello formale e l'istanza di agevolazione riferita ad altra annualità non può assimilarsi a interpello vincolante.
Regolamento CEE n.2913/1992, articolo 220
"su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore"
La disposizione riguarda procedure doganali e, al par.2, esclude la tutela della buona fede quando l'errore è basato su fatti inesatti riferiti dall'operatore; la Corte richiama il principio che la buona fede non giova se l'ignoranza è addebitabile al medesimo contribuente.
D.P.R. 9 giugno 2000, n.277, articoli 1, 2, 3 e 4
Il D.P.R. disciplina la procedura per la riduzione delle accise: prevede la formazione del silenzio-assenso dopo 60 giorni, ma consente all'Amministrazione di annullare l'atto di assenso illegittimamente formato con provvedimento motivato (potere di autotutela) e di verificare anche vizi sostanziali relativi alla veridicità della dichiarazione; la Corte ritiene legittimo l'autoannullamento per vizi sostanziali e insindacabile la valutazione di fatto sulla reale attività di autotrasporto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, articolo 13, comma 1-quater
Norma sulle spese e contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia del giudice; la Corte osserva che l'omessa pronuncia può determinare nullità della sentenza solo rispetto a questioni di merito non esaminate, non alle eccezioni pregiudiziali di rito.
Codice di procedura civile, articolo 360
Norma sulla cassazione; i motivi sono stati valutati nei termini di legge (art.360 c.p.c. nn.3 e 4 secondo i profili invocati).
Massime di principio
- L'affidamento del contribuente nell'azione dell'Amministrazione è tutelabile solo se sussistono insieme: apparenza di legittimità dell'azione amministrativa, buona fede del contribuente (assenza di comportamento che renda imputabile l'ignoranza) e circostanze specifiche che comprovino tali presupposti.
- Il silenzio-assenso previsto dal D.P.R. n.277/2000 è riformabile: l'Amministrazione può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato mediante provvedimento motivato (potere di autotutela), anche per vizi sostanziali relativi ai requisiti per l'accesso al beneficio.
- La buona fede non protegge il contribuente quando l'errore su fatti rilevanti è imputabile allo stesso contribuente (es. dichiarazioni fattuali inesatte o fatti che avrebbe dovuto conoscere).
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (esistenza effettiva dell'attività dedotta) sono insindacabili in cassazione salvo vizio grave di motivazione; questioni sulla qualificazione fattuale vanno prospettate e dimostrate in sede di merito.
- Per contestare l'assenza del contraddittorio preventivo è necessario dimostrare in modo specifico e concreto che il mancato contraddittorio avrebbe prodotto un risultato diverso (prova di resistenza/effettivo pregiudizio).
- Le eccezioni processuali pregiudiziali (es. carenza di specificità dei motivi d'appello) richiedono una diversa valutazione rispetto all'omessa pronuncia su questioni di merito; il vizio di omessa pronuncia che legittima la nullità riguarda soprattutto questioni di merito non analizzate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2020Sentenza del 06/10/2020 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 6 ott 2020Sentenza del 06/10/2020 n. 324 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 6 ott 2020Sentenza del 06/10/2020 n. 2282 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 ott 2020Sentenza del 06/10/2020 n. 2300 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 ott 2020Sentenza del 06/10/2020 n. 2793 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 ott 2020Sentenza del 06/10/2020 n. 4516 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →