Cassazione Penale, Sentenza n. 27618/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. I motivi del ricorso erano: 1) violazione di legge (art. 47-ter, comma 1-bis e art. 69, comma 1, lett. c) ord. pen.) sostenendo che la pena residua, pur superiore a tre anni, non escluderebbe di per sé l'accesso alla detenzione domiciliare; 2) vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe trascurato il periodo positivo di arresti domiciliari e le valutazioni positive dell'UEPE; 3) violazione di legge (art. 47 ord. pen.) per omessa valutazione delle prescrizioni utili a contenere il rischio di recidiva; 4) violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per presunta discriminazione rispetto a casi analoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, poiché la pena residua è superiore a due anni; sul quarto motivo ha dichiarato l'inammissibilità per formulazione generica e per l'assenza di comparazione specifica; il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti: la Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valutato la condotta successiva del ricorrente (denunce per atti minacciosi/violenti e danneggiamento durante la detenzione, contatti stabili con ambienti criminali) e ha motivato negativamente la prognosi di risocializzazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
L'art. 47 richiede la valutazione della personalità e della condotta del detenuto, nonché la possibilità di valutare prescrizioni idonee a prevenire il rischio di recidiva; il Tribunale deve esaminare elementi oggettivi e la condotta successiva per formare la prognosi.
ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-bis
La norma evocata dal ricorrente non è applicabile nel caso concreto perché la disposizione opera entro limiti della pena residua (nel caso il residuo è superiore ai limiti previsti); pertanto il rilievo di ostatività basato su tale articolo è manifestamente infondato.
ordinamento penitenziario, art. 69, comma 1, lett. c)
Richiamata dal ricorrente ma non ritenuta capace di mutare la valutazione del Tribunale: la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza connessa a tale norma dato il quadro fattuale e la prognosi negativa formulata.
Costituzione, art. 3
Richiesta di pari trattamento respinta per genericità; per dedurre una violazione dell'art. 3 è necessaria una comparazione specifica e circostanziata con altri casi.
Costituzione, art. 27
Richiamata dal ricorrente in tema di finalità rieducative della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della prognosi e i fatti recenti documentati giustifichino il rigetto delle misure alternative.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato per liquidare le spese.
Massime di principio
- La possibilità di accesso alla detenzione domiciliare o ad altre misure alternative non è automaticamente esclusa dalla mera entità della pena residua: occorre verificare la specifica disciplina applicabile (es. limiti previsti da art. 47-ter) e le condizioni del caso concreto.
- Per l'affidamento in prova il giudizio prognostico deve tenere conto non solo dei precedenti e della gravità del reato ma, in misura decisiva, della condotta successiva del condannato; informazioni aggiornate (segnalazioni di polizia, comportamenti durante gli arresti domiciliari, valutazioni UEPE) sono determinanti.
- Un periodo di detenzione domiciliare positivo non garantisce automaticamente la concessione dell'affidamento se esistono segnali recenti di pericolosità (denunce, comportamenti violenti, contatti persistenti con ambienti criminali) che indeboliscono la prognosi favorevole.
- Quando si invoca la possibilità di misure alternative, il giudice deve valutare anche l'applicabilità di prescrizioni concrete atte a contenere il rischio di recidiva; tuttavia l'omessa indicazione di prescrizioni non è sempre sufficiente a condannare il provvedimento se il giudizio prognostico, fondato su elementi oggettivi, è negativo.
- I profili di presunta discriminazione o violazione del principio di uguaglianza richiedono deduzioni comparate e specifiche: argomentazioni generiche sono inammissibili.
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