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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27618/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. I motivi del ricorso erano: 1) violazione di legge (art. 47-ter, comma 1-bis e art. 69, comma 1, lett. c) ord. pen.) sostenendo che la pena residua, pur superiore a tre anni, non escluderebbe di per sé l'accesso alla detenzione domiciliare; 2) vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe trascurato il periodo positivo di arresti domiciliari e le valutazioni positive dell'UEPE; 3) violazione di legge (art. 47 ord. pen.) per omessa valutazione delle prescrizioni utili a contenere il rischio di recidiva; 4) violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per presunta discriminazione rispetto a casi analoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, poiché la pena residua è superiore a due anni; sul quarto motivo ha dichiarato l'inammissibilità per formulazione generica e per l'assenza di comparazione specifica; il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti: la Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valutato la condotta successiva del ricorrente (denunce per atti minacciosi/violenti e danneggiamento durante la detenzione, contatti stabili con ambienti criminali) e ha motivato negativamente la prognosi di risocializzazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    L'art. 47 richiede la valutazione della personalità e della condotta del detenuto, nonché la possibilità di valutare prescrizioni idonee a prevenire il rischio di recidiva; il Tribunale deve esaminare elementi oggettivi e la condotta successiva per formare la prognosi.

  • ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-bis

    La norma evocata dal ricorrente non è applicabile nel caso concreto perché la disposizione opera entro limiti della pena residua (nel caso il residuo è superiore ai limiti previsti); pertanto il rilievo di ostatività basato su tale articolo è manifestamente infondato.

  • ordinamento penitenziario, art. 69, comma 1, lett. c)

    Richiamata dal ricorrente ma non ritenuta capace di mutare la valutazione del Tribunale: la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza connessa a tale norma dato il quadro fattuale e la prognosi negativa formulata.

  • Costituzione, art. 3

    Richiesta di pari trattamento respinta per genericità; per dedurre una violazione dell'art. 3 è necessaria una comparazione specifica e circostanziata con altri casi.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata dal ricorrente in tema di finalità rieducative della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della prognosi e i fatti recenti documentati giustifichino il rigetto delle misure alternative.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Articolo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato per liquidare le spese.

Massime di principio

  • La possibilità di accesso alla detenzione domiciliare o ad altre misure alternative non è automaticamente esclusa dalla mera entità della pena residua: occorre verificare la specifica disciplina applicabile (es. limiti previsti da art. 47-ter) e le condizioni del caso concreto.
  • Per l'affidamento in prova il giudizio prognostico deve tenere conto non solo dei precedenti e della gravità del reato ma, in misura decisiva, della condotta successiva del condannato; informazioni aggiornate (segnalazioni di polizia, comportamenti durante gli arresti domiciliari, valutazioni UEPE) sono determinanti.
  • Un periodo di detenzione domiciliare positivo non garantisce automaticamente la concessione dell'affidamento se esistono segnali recenti di pericolosità (denunce, comportamenti violenti, contatti persistenti con ambienti criminali) che indeboliscono la prognosi favorevole.
  • Quando si invoca la possibilità di misure alternative, il giudice deve valutare anche l'applicabilità di prescrizioni concrete atte a contenere il rischio di recidiva; tuttavia l'omessa indicazione di prescrizioni non è sempre sufficiente a condannare il provvedimento se il giudizio prognostico, fondato su elementi oggettivi, è negativo.
  • I profili di presunta discriminazione o violazione del principio di uguaglianza richiedono deduzioni comparate e specifiche: argomentazioni generiche sono inammissibili.

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