Sentenza n. 4840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordine comunale di demolizione di un manufatto abusivo realizzato sul lastrico solare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva adottato, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, un ordine di demolizione relativo a un manufatto di circa 65 mq e alto 2,80 metri, realizzato sul lastrico solare, con muratura perimetrale, strutture in alluminio e copertura in lamiere coibentate. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, sostenendo che l'opera fosse una pertinenza dell'abitazione, destinata a deposito, stenditoio e camera d'aria, e non una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 31, 32, 34 e 35 del d.P.R. 380/2001, del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per ingiustizia, irragionevolezza manifesta, abnormità e arbitrarietà, assumendo che avrebbe dovuto applicarsi la fiscalizzazione dell'abuso o la sanzione pecuniaria e che l'intervento potesse rientrare nelle variazioni non essenziali o nelle tolleranze costruttive. Con un secondo motivo ha contestato il difetto di motivazione dell'ordine di demolizione, per omessa indicazione dell'interesse pubblico attuale alla rimozione dell'opera, considerato il lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione, nonché la lesione del legittimo affidamento al mantenimento del manufatto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla qualificazione dell'opera, ha rilevato che la pertinenza urbanistico-edilizia richiede sia un rapporto funzionale con l'edificio principale sia una dimensione estremamente ridotta e modesta, tale da non alterare significativamente l'assetto del territorio e da non determinare un aumento del carico urbanistico. Il manufatto, per estensione di circa 65 mq, conformazione strutturale, chiusura su tutti i lati e concreto utilizzo come ambiente abitativo con soggiorno e bagno, costituisce invece un ampliamento dell'edificio preesistente e una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La perizia di parte, successiva al sopralluogo, non supera gli accertamenti comunali che avevano documentato la natura abitativa, rifinita e arredata, dell'opera. Non ricorrono quindi i presupposti per la fiscalizzazione dell'abuso né per l'applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa; l'ordine demolitorio è espressione di potere vincolato e non viola il principio di proporzionalità. Quanto alla motivazione, il giudice ha ribadito che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e rigorosamente vincolato: è sufficiente descrivere le opere e indicare le ragioni della loro abusività, senza una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione o una comparazione con gli interessi privati. Il decorso del tempo non limita il potere repressivo e non determina un legittimo affidamento del privato sulla conservazione dell'opera abusiva, anche se il proprietario non è l'autore dell'abuso. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione costituisce la misura ripristinatoria ordinaria per gli interventi eseguiti senza titolo e, una volta accertata la natura abusiva della nuova costruzione, è espressione di potere vincolato.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Non trova applicazione rispetto a un'opera che, per dimensioni, struttura e destinazione, integra un ampliamento sostanziale e non una variazione non essenziale.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile la disciplina delle variazioni non essenziali a un manufatto che determina un consistente incremento di superficie e cubatura.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Le tolleranze costruttive non possono essere invocate per un manufatto di circa 65 mq che costituisce una nuova costruzione e un significativo aumento del carico urbanistico.
art. 35, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria alternativa non è applicabile quando l'opera non è una pertinenza di modesta entità, ma un ampliamento qualificabile come nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
La disposizione presuppone la nozione urbanistico-edilizia di pertinenza elaborata dalla giurisprudenza e non attribuisce autonomamente tale qualificazione a opere di rilevante dimensione.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un manufatto che determina un ampliamento, un aumento di cubatura e di superficie e un aggravio del carico urbanistico rientra negli interventi soggetti a permesso di costruire.
Massime di principio
- La pertinenza urbanistico-edilizia richiede congiuntamente un rapporto funzionale durevole con l'edificio principale, una dimensione estremamente ridotta e modesta, l'assenza di autonoma utilizzabilità e l'assenza di un significativo incremento del carico urbanistico; un manufatto di rilevante superficie, chiuso e concretamente utilizzabile come abitazione costituisce nuova costruzione, anche se il proprietario ne deduce una destinazione accessoria.
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, in quanto atto dovuto e vincolato, è adeguatamente motivato mediante la descrizione dell'opera e l'indicazione della sua abusività; non occorre esplicitare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia né comparare tale interesse con quello del privato.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non preclude l'adozione dell'ordine di demolizione e non impone all'amministrazione una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla rimozione.
- Non sussiste un legittimo affidamento del privato alla conservazione di un'opera abusiva, neppure in ragione della lunga inerzia amministrativa o della circostanza che il proprietario attuale non sia l'autore dell'abuso, poiché la demolizione ha natura ripristinatoria.
- La fiscalizzazione dell'abuso e la sanzione pecuniaria alternativa non sono applicabili quando l'opera, per dimensioni, struttura e destinazione, integra un ampliamento sostanziale o una nuova costruzione, anziché una pertinenza di modesta entità.
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