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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25117/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Cubito nei confronti della sentenza di conferma della condanna per omicidio aggravato. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e propone come elemento nuovo la richiesta di escussione della teste dott.ssa Rita Concetta Persano in relazione alla mancata prescrizione, a favore del Cubito, del farmaco Zolpidem rinvenuto nell'organismo della vittima, sostenendo che tale elemento smentirebbe la versione della correa Messina (secondo la quale il farmaco sarebbe stato procurato dal Cubito) e mostrerebbe incongruenze decisive ai fini della revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'elemento indicato (la somministrazione/provenienza dello Zolpidem e la relativa escussione della teste) non costituisca prova nuova tale da mettere in dubbio in modo ragionevolmente sicuro la responsabilità penale: la condanna non si fondava sulla dimostrazione che il farmaco fosse stato procurato dal Cubito né sull'eventualità che fosse stato ingerito volontariamente o coattivamente, e la questione era già stata esaminata nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Per ottenere la revisione, la "prova nuova" deve essere tale da determinare, in termini di ragionevole sicurezza, che il compendio probatorio originario non è più in grado di sostenere la responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto che l'elemento addotto non raggiungesse tale soglia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso è prevista la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo l'articolo, può essere disposta anche la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la formulazione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha presentato il motivo nei limiti richiesti da tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attiene alle modalità e alle disposizioni transitorie/tecniche sulla trasmissione degli atti.

Massime di principio

  • La "prova nuova" ai fini di revisione deve incidere direttamente e significativamente sull'assetto probatorio tale da generare ragionevoli dubbi sulla condanna; semplici elementi che ripropongono questioni già valutate non sono sufficienti.
  • Contestare in modo generico la motivazione delle decisioni pregresse senza indicare in che modo concreto il nuovo elemento modifichi il giudizio di colpevolezza è inefficace.
  • Se la condanna non si fonda esclusivamente su un elemento (es. la materiale provenienza di una sostanza), la prova che riguarda solo quel profilo può risultare irrilevante; è necessario mostrare l'incidenza diretta del nuovo elemento sul nucleo probatorio decisivo.
  • Occorre dimostrare che il nuovo elemento non poteva essere conosciuto o prodotto prima e che avrebbe probabilmente determinato un esito diverso del processo; va evitata la linea difensiva che ipotizza semplicemente alternative possibili (terze persone, forniture terze) senza evidenze concrete.
  • Nel proporre una revisione, valutare il rischio di essere condannati alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità; presentare elementi documentali e testimoniali chiari e specifici che colleghino direttamente il fatto nuovo alla ricostruzione di innocenza.

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