Sentenza del 18/06/2018 n. 6009 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 30 PROCESSO TRIBUTARIO - ONERE DELLA PROVA - Ripartizione - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la debenza della tassa governativa di euro 40,44 per l'anno 2014, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto di abbonamento con il gestore telefonico H3G e di non essere quindi obbligata al pagamento. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello sostenendo, tra l'altro, che spettasse alla contribuente provare l'inesistenza del rapporto contrattuale e che la Commissione avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il contratto dal gestore.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente l'esito favorevole alla contribuente. Ha riconosciuto che la tassa sulle concessioni governative è astrattamente dovuta dagli utenti di servizi di telefonia mobile in abbonamento, poiché il contratto sostituisce la licenza o autorizzazione generale. Tuttavia, nel caso concreto, l'esistenza del contratto di abbonamento costituiva il fatto costitutivo della pretesa tributaria e doveva essere provata e documentata dall'Ufficio. L'Amministrazione non poteva trasferire tale onere sulla contribuente né pretendere che il giudice esercitasse i propri poteri istruttori per supplire alla mancanza di prova. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la contribuente appellata non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. 546/1992
I poteri istruttori del giudice si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
I poteri istruttori del giudice tributario non sostituiscono l'onere delle parti di allegare e provare i fatti rilevanti. Il giudice non è tenuto ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa fiscale.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione finanziaria, quale attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972
La disposizione assoggetta a tassa sulle concessioni governative gli abbonamenti al servizio di telefonia cellulare.
Art. 160 del D.Lgs. 259/2003
La disciplina delle stazioni radioelettriche, anche dopo l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973, mantiene il fondamento dell'assoggettamento del servizio di telefonia mobile alla tassa governativa.
Art. 2, comma 4, del D.L. 4/2014, convertito dalla legge 50/2014
La norma interpretativa considera inclusivo del servizio radiomobile terrestre il riferimento alle stazioni radioelettriche, escludendo una diversa disciplina tra telefoni cellulari e radiotrasmittenti ai fini considerati.
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
L'Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione della procedura di reclamo-mediazione, ma tale eccezione non ha condotto all'accoglimento dell'appello.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione pretende un tributo, deve provare il fatto costitutivo dell'obbligazione fiscale, inclusa l'esistenza del rapporto contrattuale da cui deriva il tributo.
- Il contribuente non è tenuto a provare per primo un fatto negativo, come la mancata stipula di un contratto, se l'Amministrazione non ha previamente dimostrato l'esistenza del rapporto imponibile.
- I poteri istruttori del giudice tributario sono integrativi e non sostitutivi dell'onere probatorio delle parti: il giudice non deve colmare d'ufficio la carenza documentale dell'Amministrazione.
- La debenza astratta di un tributo non implica automaticamente la sua debenza nel caso concreto: occorre dimostrare che ricorrano tutti i presupposti, compreso il rapporto contrattuale rilevante.
- Una contestazione specifica del contribuente sull'esistenza del contratto impone all'Ufficio di produrre la documentazione o gli elementi probatori da cui risulta il rapporto, senza limitarsi a richiamare l'emissione dell'avviso di accertamento.
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