Sentenza del 18/06/2018 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cessioni intracomunitarie. Onere prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione, ai fini IVA, di cessioni effettuate nei confronti di una società formalmente stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. Le indagini della Guardia di Finanza avevano accertato che tale società disponeva in realtà di una stabile organizzazione in Italia e operava tramite una struttura fittizia. Il contribuente sosteneva quindi l'applicabilità del regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie, mentre l'Amministrazione finanziaria contestava l'assenza dei presupposti sostanziali e territoriali richiesti.
La decisione
La fattispecie non è stata riconosciuta come cessione intracomunitaria non imponibile. La mera sede formale della controparte in un altro Stato membro non è sufficiente quando emerge che l'attività è effettivamente svolta tramite una stabile organizzazione in Italia. In tale situazione si considera realizzato il presupposto territoriale per l'applicazione dell'IVA italiana. Inoltre, l'onere di dimostrare il carattere intracomunitario dell'operazione e la sussistenza dei requisiti per la non imponibilità grava sul contribuente.
Norme richiamate
Normativa IVA sulle cessioni intracomunitarie
Il regime di non imponibilità richiede che l'operazione sia effettivamente intracomunitaria, non essendo sufficiente la sola indicazione formale di una sede del cessionario in un altro Stato membro.
Principio dell'onere della prova in materia tributaria
Il contribuente che invoca un regime fiscale agevolato o di non imponibilità deve provare tutti i fatti costitutivi del beneficio, compresa la reale destinazione intracomunitaria dell'operazione.
Principio di territorialità dell'IVA
Quando l'operazione risulta sostanzialmente collegata a una stabile organizzazione situata in Italia, l'operazione può essere assoggettata a IVA italiana, anche se la controparte dispone formalmente di una sede estera.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità alle cessioni intracomunitarie occorre verificare la realtà economica dell'operazione, non soltanto la sede legale o il numero identificativo IVA estero del cliente.
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro e la genuinità del rapporto con il cessionario estero.
- La presenza di una stabile organizzazione o di una struttura operativa effettiva in Italia può incidere sulla territorialità dell'operazione e rendere applicabile l'IVA italiana.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione può superare l'apparenza formale basandosi su indagini sostanziali relative a gestione, personale, sedi, flussi commerciali e modalità operative.
- I regimi di esenzione o non imponibilità devono essere interpretati restrittivamente: se il contribuente non prova tutti i requisiti, l'operazione può essere riqualificata come imponibile.
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