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Sentenza

Sentenza del 18/06/2018 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Piacenza

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva riqualificato un atto notarile di cessione integrale delle quote sociali della Hotel C. snc, registrato il 30 luglio 2014, come cessione d'azienda, applicando l'imposta di registro proporzionale sul valore dell'azienda, pari a 900.000 euro. I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio preventivo, la motivazione apparente dell'avviso, l'errata applicazione dell'art. 20 del DPR 131/1986 e l'omessa indicazione del tasso d'interesse. In particolare, hanno sostenuto che la cessione delle quote sociali e la cessione d'azienda sono negozi giuridicamente diversi e non possono essere equiparati sulla base della sola analogia economica.

La decisione

La Commissione ha accolto i ricorsi riuniti e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'art. 20 del DPR 131/1986 consenta di interpretare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma non di sostituire un negozio tipico con un altro negozio avente effetti giuridici differenti sulla base di un presunto risultato economico. La cessione delle quote trasferisce la titolarità della società, mentre la cessione d'azienda trasferisce direttamente l'azienda: pertanto, non sono giuridicamente equivalenti. L'Ufficio è stato inoltre condannato a rimborsare le spese di lite, liquidate in 3.200 euro oltre IVA e CPA per ciascun ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 20 del DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente all'Amministrazione di non fermarsi alla qualificazione formale dell'atto, ma impone di considerare la sua natura e i suoi effetti giuridici. Tuttavia, non consente di costruire artificialmente un diverso negozio tipico sulla base del solo risultato economico perseguito dalle parti.

  • Art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986

    Prevede una specifica tassazione per la cessione di quote sociali, senza distinguere tra cessione parziale e cessione totalitaria. Tale disciplina non può essere svuotata mediante una riqualificazione automatica della cessione totalitaria di quote come cessione d'azienda.

  • Art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    È stato invocato dai ricorrenti per contestare l'assenza di contraddittorio preventivo. La decisione, tuttavia, ha fondato l'annullamento principalmente sull'illegittima riqualificazione dell'atto ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986.

  • Cassazione, sentenza n. 2054 del 27 gennaio 2017

    L'Amministrazione non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici.

    La riqualificazione fiscale deve restare entro i limiti dell'interpretazione giuridica dell'atto e non può trasformarsi nella sostituzione del negozio effettivamente stipulato con un altro negozio, anche se economicamente analogo.

Massime di principio

  • La cessione di tutte le quote di una società e la cessione dell'azienda della società sono operazioni giuridicamente diverse: la prima trasferisce la partecipazione nella società, la seconda trasferisce direttamente il complesso aziendale.
  • L'Amministrazione finanziaria può riqualificare un atto ai fini dell'imposta di registro considerando i suoi effetti giuridici effettivi, ma non può basarsi esclusivamente sul risultato economico o sulla convenienza fiscale dell'operazione.
  • La riqualificazione non può eliminare o rendere priva di effetto la disciplina fiscale specificamente prevista per la cessione di quote sociali, anche quando le quote cedute rappresentino l'intero capitale della società.
  • Per contestare una riqualificazione occorre evidenziare la differenza tra gli effetti giuridici del negozio stipulato e quelli del negozio prospettato dall'Ufficio, non soltanto la diversa aliquota applicabile.
  • Diversamente, quando più atti distinti siano collegati e costruiti per ottenere direttamente un risultato economico-giuridico diverso da quello apparente con finalità elusiva, la valutazione complessiva dell'operazione può assumere rilievo; tale situazione non coincide con la semplice cessione di quote sociali considerata isolatamente.

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