Sentenza del 18/06/2018 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Savona
Ricorso contro cartella di pagamento - Legittimazione a stare in giudizio per conto dell'Agente la riscossione - Difensore esterno ad Equitalia S.p.A., delegato dopo la modifica apportata all'art.11, comma 2, D.Lgs.546/92, con l'art.9, comma 1 lett.d), D.Lgs.156/2015 - Validità della delega
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta valida la delega conferita al professionista esterno quando proviene da un organo interno di Equitalia dotato della qualifica necessaria per la rappresentanza in giudizio e, inoltre, munito del potere di delegare. Pertanto, il difensore esterno è stato considerato legittimato a rappresentare l’agente della riscossione, anche dopo la modifica normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimazione del professionista esterno incaricato da Equitalia a rappresentare l’agente della riscossione nel giudizio tributario, sostenendo l’invalidità della delega conferita dopo la modifica dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, introdotta dall’art. 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 156/2015.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione disciplina la legittimazione processuale nel giudizio tributario. La modifica normativa non esclude la possibilità per l’agente della riscossione di farsi rappresentare da un professionista esterno, purché la delega sia conferita da un soggetto interno competente e dotato del relativo potere.
Art. 9, comma 1, lettera d), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La norma ha modificato l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, ma non ha reso invalide le deleghe conferite a difensori esterni quando risultano provenienti da un organo interno legittimato a rappresentare l’agente e autorizzato a delegare.
Massime di principio
- La validità della delega processuale conferita da un ente dipende soprattutto dalla competenza del soggetto delegante e dall’esistenza del suo potere di delega, non dal fatto che il difensore sia interno o esterno all’ente.
- Un professionista esterno può rappresentare validamente l’agente della riscossione se la nomina è formalizzata da un organo interno competente e se la delega è documentata in modo idoneo.
- Le modifiche normative sulla rappresentanza processuale non determinano automaticamente l’invalidità delle deleghe: occorre verificare concretamente la fonte dei poteri del delegante e il contenuto dell’atto di nomina.
- In una situazione analoga, la contestazione della legittimazione del difensore ha possibilità di successo solo se si dimostra che il delegante non aveva potere di rappresentanza o non era autorizzato a conferire la delega.
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