Sentenza del 18/06/2018 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Minima organizzazione - Carenza del presupposto all'imposta - Professionista socio della società cliente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il fatto che il professionista fosse socio della società cliente non incide, di per sé, sulla valutazione dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale. In assenza di un’organizzazione autonoma caratterizzata dall’impiego non occasionale di capitali o lavoro altrui, l’IRAP non è dovuta e spetta il rimborso delle somme versate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento all’IRAP sostenendo che la propria attività professionale era svolta senza un’autonoma organizzazione, cioè senza un impiego significativo di capitali propri o di lavoro altrui. L’Amministrazione aveva evidentemente ritenuto rilevante il fatto che il professionista operasse nei confronti di una società della quale era socio, ma tale circostanza, da sola, non dimostra l’esistenza del presupposto impositivo.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è autonomamente organizzata, ossia quando il professionista si avvale di una struttura organizzativa propria, eccedente il minimo indispensabile, con impiego rilevante di capitali o lavoro altrui.
Massime di principio
- La mera partecipazione del professionista al capitale della società per cui presta attività non prova, da sola, l’esistenza di un’autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
- Per stabilire se l’IRAP sia dovuta occorre valutare concretamente la struttura dell’attività: dipendenti o collaboratori, beni strumentali, costi sostenuti e organizzazione complessiva.
- Se il professionista opera personalmente e con mezzi propri di entità minima, senza lavoro altrui non occasionale e senza una struttura autonoma significativa, può contestare l’IRAP e chiedere il rimborso.
- Il rapporto economico o societario con il cliente deve essere distinto dall’organizzazione interna dell’attività professionale: il primo non dimostra automaticamente la seconda.
- La valutazione resta concreta e documentale; la sola assenza di dipendenti non è sempre decisiva se emergono capitali, collaboratori o una struttura organizzata di rilievo.
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