Sentenza del 18/06/2018 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Asti
Redditi illeciti. Tassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta legittima: anche i proventi derivanti da attività illecite, compreso l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, costituiscono reddito imponibile. L'interposizione fittizia non impedisce la tassazione nei confronti del soggetto che abbia effettivamente percepito i proventi. Il ricorso è pertanto risultato soccombente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a imposizione fiscale dei proventi derivanti dall'attività illecita, sostenendo inoltre che vi fosse un'interposizione fittizia e che i redditi non fossero a lui direttamente imputabili. Dalla massima risulta tuttavia dimostrato che egli era l'effettivo percettore dei compensi.
Norme richiamate
Principio generale di imponibilità dei proventi illeciti
La provenienza illecita di un reddito non ne esclude l'imponibilità fiscale; ciò che rileva è l'effettiva disponibilità o percezione del provento.
Norme fiscali sull'interposizione fittizia
Quando l'interposizione è meramente apparente, i redditi possono essere imputati al soggetto che ne è il reale percettore, indipendentemente dall'intestazione formale dei rapporti o dei compensi.
Massime di principio
- I redditi derivanti da attività illecite possono essere tassati, poiché l'imposizione riguarda la disponibilità economica del provento e non la liceità dell'attività da cui deriva.
- In presenza di interposizione fittizia, l'Amministrazione finanziaria può superare l'apparenza formale e imputare il reddito al soggetto che dimostri di averlo effettivamente percepito.
- Chi esercita abusivamente una professione può essere assoggettato a tassazione sui compensi ricevuti, fermo restando che la tassazione non rende lecita l'attività né esclude eventuali responsabilità penali o amministrative.
- La mera contestazione dell'illecita provenienza dei proventi non è sufficiente a escludere l'imposizione; occorre contestare adeguatamente la loro effettiva percezione o quantificazione.
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