Cassazione Penale, Sentenza n. 30411/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la parziale riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'appello di Catania. Bosco contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo/agevolazione mafiosa), sostenendo che la sentenza non ha spiegato come l'azione avesse effettivamente realizzato un'agevolazione al clan Cappello né come fosse stata usata la forza intimidatrice del vincolo associativo, e denuncia un salto logico-motivazionale nell'estensione dell'aggravante; Caccamo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova chiedendo la derubricazione delle cessioni di stupefacenti dall'art. 73, comma 1, al comma 5 (vicende di lieve entità, stupefacente tagliato con mannite, volumi ridotti); Salvo deduce vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe attribuito apoditticamente il ruolo di mandante al Salvo basandosi sulle captazioni senza analizzare criticamente conversazioni specifiche (in particolare la n. 678 del 7/10/2015) che, secondo la difesa, dimostrerebbero la sua estraneità. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso di Salvo Salvatore Massimiliano, ritenendo che la Corte d'appello abbia omesso di valutare e motivare adeguatamente le captazioni rilevanti per l'accertamento della responsabilità e annulla la sentenza nei suoi confronti con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. Ha invece rigettato i ricorsi di Bosco Salvatore e di Caccamo Massimo: per Bosco la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) valorizzando precedenti danneggiamenti, la contiguità del Bosco al clan Giuliano e l'efficacia intimidatoria dell'incendio al mezzo produttivo dell'azienda; per Caccamo la Corte ha confermato la qualificazione come delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, tenuto conto delle numerosità e delle caratteristiche delle cessioni contestate. I ricorrenti soccombenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 416-bis.1
menzionata come "aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen."
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante con natura oggettiva quando il fatto è eseguito con il metodo mafioso e produce una condizione di assoggettamento o omertà. Anche atti diretti contro le cose (es. incendio a mezzo produttivo) possono integrare l'intimidazione tipica del metodo mafioso se risultano funzionali a creare timore e controllo nel territorio; l'agevolazione economica del clan può coesistere con un utile personale.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
riferimenti ai commi 1 e 5
Comma 1 (traffico di stupefacenti) applicato quando emerge un quadro di multiple cessioni, a diversi soggetti e con volumi significativi; comma 5 (illecito di minor rilievo per consumo personale) richiede condizioni e quantitativi di scarsa offensività. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto (numerose cessioni, alcuni acquisti per rivendita), fosse corretta l'applicazione del comma 1.
Codice di procedura penale, art. 616
menzionato per condanna alle spese processuali
Consente la condanna alle spese processuali dei ricorrenti soccombenti; la Cassazione ha disposto che Bosco e Caccamo sopportino le spese.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 8545/2020
citata dalla difesa e richiamata in motivazione
Le Sezioni Unite hanno affermato profili di differenziazione tra l'aggravante per agevolazione mafiosa (che ha profili soggettivi) e il metodo mafioso; la Corte di legittimità in questo caso sottolinea la distinzione e, richiamando successiva giurisprudenza (es. Cass., Sez. 5, n. 14867/2021), applica l'aggravante come riferita alle modalità dell'azione (metodo) anche con natura oggettiva.
Massime di principio
- Distinguere tra l'aggravante per "agevolazione" mafiosa (che può richiedere profili soggettivi di consapevolezza e finalità) e l'aggravante per "metodo mafioso": quest'ultima può avere rilievo oggettivo quando la condotta evoca la capacità intimidatoria dell'associazione e produce assoggettamento o omertà.
- Atti diretti contro le cose (es. incendi a mezzi o beni aziendali) possono integrare il metodo mafioso se l'effetto è di intimidazione e controllo del territorio, specialmente quando colpiscono strumenti produttivi dell'impresa.
- Il pagamento percepito dall'esecutore non esclude automaticamente l'aggravante mafiosa: l'interesse personale può coesistere con l'interesse del clan e non esclude la funzione intimidatoria o di espansione economica del gruppo.
- Per i reati di stupefacenti, la derubricazione dal comma 1 al comma 5 dell'art. 73 DP R 309/1990 richiede valutazione complessiva di quantità, ripetitività, destinatari e provenienza (numerosità di cessioni e acquisti destinati alla rivendita giustificano il comma 1).
- In appello e in cassazione è essenziale che il giudice motivi l'apprezzamento delle intercettazioni: le affermazioni 'apodittiche' sui mandanti o sui ruoli senza analisi critica delle conversazioni possono determinare l'annullamento del capo di imputazione.
- Nei giudizi con più ricorsi, è possibile che la Corte accogliere un ricorso per carenze motivazionali specifiche e rigetti gli altri ove la motivazione di merito sia risultata congrua; in tali casi la Cassazione può annullare solo in relazione al profilo viziato e rinviare per nuovo giudizio.
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