Sentenza n. 590/2026 - Catania, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di ratei di indennizzo ex l. n. 210/1992 e delle spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 1092/2023 del Tribunale di Messina, l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La sentenza civile, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 144/2025 passata in giudicato il 13 ottobre 2025, aveva riconosciuto all'erede del beneficiario il diritto ai ratei maturati e non riscossi dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della l. n. 210/1992, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di consulenza tecnica e alla rifusione di metà delle spese di giudizio, distratte in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere avviato l'iter esecutivo e chiedendo l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. A seguito del rilievo officioso del Collegio, la parte ricorrente ha ammesso di non avere depositato la prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e ha riferito l'esistenza di un distinto giudizio, chiedendone la riunione. Ha inoltre dedotto una costituzione sanante del Ministero e, in subordine, la cessazione della materia del contendere per l'adempimento parziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di riunione con l'altro giudizio, pur riconoscendo la connessione oggettiva e soggettiva, ritenendo che l'art. 70 c.p.a. attribuisca al giudice una discrezionalità nell'opportunità della riunione e che, per ragioni di economia processuale, i procedimenti dovessero essere trattati separatamente. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., perché la notificazione del ricorso risultava del tutto inesistente. La notificazione è inesistente quando manchi completamente o sia effettuata in un luogo o verso una persona privi di qualsiasi collegamento con il destinatario; è invece nulla quando sussista un collegamento idoneo a rendere possibile la conoscenza dell'atto. Poiché nel caso concreto la notificazione era totalmente mancante, la costituzione del Ministero non poteva sanarla con effetto ex tunc, né era possibile la sanatoria prevista dall'art. 44, comma 3, c.p.a., riferita alla notificazione nulla. La pronuncia non ha quindi esaminato l'adempimento, totale o parziale, del giudicato. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni, in considerazione della natura della decisione e dell'attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
La riunione di ricorsi connessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può disporla o negarla secondo ragioni di opportunità ed economia processuale.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione.
art. 44, comma 3, c.p.a.
La sanatoria della notificazione per costituzione del destinatario opera con riguardo alla notificazione nulla, ma non alla notificazione del tutto inesistente.
art. 1 l. n. 210/1992
Costituisce il titolo normativo dell'indennizzo riconosciuto dal giudice civile, senza essere oggetto di autonoma interpretazione nella presente decisione.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso è inesistente, e non semplicemente nulla, quando manchi del tutto oppure sia effettuata in un luogo o nei confronti di una persona privi di qualsiasi collegamento con il destinatario.
- La costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata non sana con effetto ex tunc l'inesistenza della notificazione del ricorso; la sanatoria prevista per la notificazione nulla non è applicabile alla notificazione totalmente omessa.
- La riunione di procedimenti connessi non è automatica: il giudice conserva una discrezionalità valutativa e può negarla per ragioni di opportunità e di economia processuale.
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