Cassazione Civile, Ordinanza n. 24395/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale danneggiato da eventi sismici. Il proprietario di un appartamento lamentava che, durante il rifacimento del solaio intermedio tra la propria unità immobiliare e quella sovrastante, l'impresa esecutrice avrebbe abbassato la struttura, riducendo volume e altezza dell'appartamento; lamentava inoltre il mancato completamento dei lavori nel termine previsto, con necessità di affidare ad altre imprese l'ultimazione delle opere e conseguenti maggiori costi. In primo e secondo grado la domanda risarcitoria veniva accolta nei confronti dell'impresa e di altri convenuti. La società impugnava in cassazione con due motivi: primo, deduceva la violazione degli artt. 2907 e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del medesimo tribunale che avrebbe respinto analoga domanda di altri proprietari dello stesso stabile; secondo, censurava l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della disciplina edilizia, sostenendo che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la consulenza tecnica senza considerare il progetto definitivo approvato in variante, rispetto al quale l'altezza dell'immobile sarebbe rientrata nella tolleranza del 2% prevista dall'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380 del 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata il 12 settembre 2019; poiché il ricorso era stato spedito il 31 ottobre 2019, quindi oltre sessanta giorni dalla notificazione, era necessario depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. Tale deposito non risultava effettuato e la documentazione non era stata prodotta dalle parti intimate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile; nulla è stato disposto sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difesa. È stata inoltre داده atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2907 c.c.
richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel primo motivo, in relazione al giudicato esterno
art. 2909 c.c.
richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel primo motivo, in relazione all'efficacia del giudicato esterno
art. 369, comma 1, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione e, se la sentenza è stata notificata, va depositata a pena di improcedibilità la copia autentica con relata
art. 325, comma 2, c.p.c.
in presenza di notificazione della sentenza, opera il termine breve di sessanta giorni per impugnare
art. 327, comma 1, c.p.c.
in mancanza di notificazione della decisione, opera il termine lungo di impugnazione
art. 370, comma 3, c.p.c.
la documentazione mancante può risultare dalla produzione della parte resistente nei termini previsti
art. 372, comma 2, c.p.c.
richiamato come possibile modalità di deposito della documentazione rilevante
art. 369, comma 3, c.p.c.
richiamato con riferimento all'acquisizione del fascicolo d'ufficio in ipotesi specifiche
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di improcedibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380 del 2001
invocato dalla ricorrente per sostenere la tolleranza del 2% rispetto all'altezza dell'immobile
art. 5, comma 2, lettera a), n. 5, D.L. n. 70 del 2011
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma asseritamente violata, in relazione al dedotto omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte verifica l'applicabilità del termine breve di impugnazione; in tal caso, il deposito della copia autentica della decisione con la relata di notifica è necessario a pena di improcedibilità.
- L'omesso deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della sentenza impugnata munita di relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso quando la notificazione della decisione fa decorrere il termine breve e non risulti una produzione sostitutiva da parte degli altri soggetti processuali.
- La presenza di una precedente decisione resa tra parti diverse e relativa ad analoghe vicende non può essere esaminata nel merito se il ricorso per cassazione è improcedibile per difetto del prescritto corredo documentale.
- Il controllo sulla rituale proposizione del ricorso in cassazione prescinde dall'esame dei motivi di merito quando emerga un vizio processuale preclusivo come l'improcedibilità.
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