Cassazione Penale, Sentenza n. 4917/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente e rilevabile d'ufficio la sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p. (art. 1, lett. b) L. 9 agosto 2024, n. 114), con la conseguenza che il fatto ascritto non costituisce più reato. Tale statuizione prevale sull'estinzione per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la decisione del Tribunale dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione agli artt. 110 e 323 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 129, commi 1 e 2, e 125, comma 3, c.p.p. e contestava la motivazione ritenendosi privo dell'elemento soggettivo del reato (prodotte deposizioni e parere del prof. Mansi). In fase di cassazione sono stati eccepiti motivi nuovi fondati sull'abrogazione dell'art. 323 cod. pen., rilevando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Citato in relazione alla concorso di norme/partecipazione al reato; non decisivo nella decisione della Cassazione, che ha dato prevalenza all'abrogazione dell'art. 323.
art. 323 cod. pen.
La norma incriminatrice è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 1, lett. b). La Corte ha ritenuto che, per effetto dell'abrogazione, il fatto non costituisce più reato.
L. 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, lett. b)
Disposizione abrogativa dell'art. 323 c.p.; la sopravvenuta abrogazione è stata ritenuta rilevante d'ufficio e decisiva per annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate dal ricorrente per censurare la motivazione dei giudici di merito; la Corte di Cassazione non ha dovuto esaminare nel merito tali censure perché ha ritenuto risolutiva la sopravvenuta abrogazione della norma penale.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ulteriore norma procedurale richiamata dal ricorrente (viste le censure sulla motivazione); anch'essa è stata superata dalla statuizione sulla abrogazione della norma incriminatrice.
Massime di principio
- Se la norma incriminatrice viene abrogata mentre il procedimento è ancora pendente, il giudice deve accertare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e può annullare la sentenza senza rinvio: l'abrogazione sopravvenuta prevale sulle statuizioni relative all'estinzione per prescrizione.
- La sopravvenuta modifica o abrogazione della norma penale è motivo rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione; il difensore deve comunque sollevare tempestivamente la questione, ma la sua rilevanza può essere valutata anche autonomamente dal giudice.
- Quando il reato viene decriminalizzato/abrogato, argomentazioni sulla mancanza del dolo o altre questioni di merito diventano spesso irrilevanti perché la questione normativa sopravvenuta è risolutiva.
- In presenza di cambiamenti legislativi che incidono sull'incriminazione, va valutato se la nuova disciplina trova applicazione al caso concreto (principio della lex mitior e rilevanza per il procedimento pendente).
- Anche se vi fosse stata una precedente estinzione per prescrizione, l'abrogazione della fattispecie comporta un esito diverso (assenza dell'elemento materiale di reato a livello legislativo), con conseguente annullamento senza rinvio quando l'offesa non esiste più per legge.
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