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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29308/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 28/10/2022 che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro condanne per il medesimo reato di detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) commesse in date e località diverse (30/07/2016 Gallipoli; 02/05/2017 Bari; 02/05/2018 Bari; 24/08/2019 Lecce). Doukanda ha sostenuto che i fatti erano riconducibili a un unico disegno criminoso, evidenziando l'omogeneità della natura dei reati e il fatto che gli episodi si collocano in un arco temporale complessivamente ristretto (tre anni), nonostante periodi di detenzione carceraria. Il giudice dell'esecuzione, invece, aveva ritenuto la continuazione non sussistente per le diverse modalità esecutive (atti sia monosoggettivi che in concorso), l'ampio arco temporale, la disomogeneità territoriale e aveva osservato che lo status di spacciatore, senza ulteriori elementi, attesta solo una inclinazione a delinquere di medesima indole e non un progetto unitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi consolidati sulla nozione di reato continuato, secondo i quali è necessaria l'anticipata e unitaria ideazione dei reati (programmazione già nella mente del reo almeno nelle linee essenziali) e la presenza di indici esteriori significativi (omogeneità del contesto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, partecipazione costante degli stessi soggetti, sistematicità). Considerati tali criteri, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha valorizzato le diverse modalità esecutive, la disomogeneità territoriale e l'ampio arco temporale, con assenza di altri elementi idonei a dimostrare una progettazione unitaria. Il ricorso è stato definito generico e privo di censure specifiche capaci di scalfire la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73 comma 4

    Norma sostanziale relativa al reato di detenzione di sostanze stupefacenti, indicata quale fattispecie oggetto delle sentenze tra le quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione; la Corte non ha ritenuto che la mera identità della fattispecie sia sufficiente a fondare la continuazione senza ulteriori indicatori

  • Codice Penale, art. 81 comma 2

    Norma richiamata in relazione al concetto di reato continuato; la Corte interpreta l'art. 81 come esigente la dimostrazione dell'anticipata e unitaria ideazione dei reati, desumibile da indici esterni significativi

  • Codice di Procedura Penale, art. 671

    Norma processuale invocata nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano i vizi di motivazione o di diritto prospettati tali da giustificare l'accoglimento del ricorso

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto l'imputazione delle spese a carico del ricorrente ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso anticipato e unitario: non basta l'omogeneità della fattispecie o l'abitudine a delinquere
  • Sono rilevanti, come indicatori di continuità, l'omogeneità del contesto e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, l'analogia del modus operandi, la costante partecipazione degli stessi soggetti e la sistematicità delle condotte
  • La mera condizione di 'spacciatore' o l'abitualità a commettere reati di analoga natura non costituiscono di per sé prova dell'elemento psicologico del reato continuato
  • Un ampio arco temporale, la disomogeneità territoriale e modalità esecutive diverse sono indici che possono legittimare il rigetto della continuazione se non compensati da altri elementi probatori concreti
  • In sede di esecuzione la valutazione sulla continuazione richiede la stessa approfondita verifica dei concreti indicatori prevista in sede di cognizione: deduzioni generiche o alternative valutazioni non sono sufficienti a ribaltare una motivazione congrua
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare elementi oggettivi che dimostrino programmazione (es. comunicazioni, ripetitività identica del modus operandi, corrispondenze logistiche, partecipazione continuativa di coautori, breve intervallo temporale tra episodi)

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