Cassazione Penale, Ordinanza n. 09196/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona condannata ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria del 5 novembre 2024. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato e per il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Terza Sezione per ribadire che sono irrilevanti, ai fini della validità dell'atto, sia l'autenticazione della firma da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, poiché ciò non trasforma il ricorso personale in ricorso del difensore. Conseguentemente, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato in un momento in cui l'ordinamento richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017, richiedendo l'intervento difensivo previsto dalla disciplina speciale.
art. 613, comma 1, c.p.p.
stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
legge n. 103 del 2017
ha introdotto la modifica normativa che ha escluso la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del condannato.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile in limine.
- L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, non sana il difetto di sottoscrizione richiesto dalla legge per la validità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, deve essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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