Regolamento (UE) 2017/1085
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro UE dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero per dare attuazione a un accordo concluso tra Unione europea e Brasile in relazione alle concessioni tariffarie della Repubblica di Croazia dopo la sua adesione all’Unione. L’intervento aumenta i quantitativi assegnati al Brasile e alla categoria "qualsiasi paese terzo", mantenendo il dazio contingentale di base di 98 EUR/t e introducendo per il Brasile un dazio autonomo ridotto per specifiche campagne di commercializzazione. Le modifiche si applicano dalla data di entrata in vigore dell’accordo e operano attraverso la sostituzione di una parte dell’allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009.
Modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per adeguare i contingenti tariffari dello zucchero, in particolare per il Brasile e per la quota "qualsiasi paese terzo".
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dello zucchero che importano nell’Unione europea zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati, classificati alle voci NC 1701 13 10 e 1701 14 10. Incide sui contingenti tariffari UE gestiti dal regolamento (CE) n. 891/2009, con particolare riferimento alle concessioni per il Brasile e per qualsiasi paese terzo. La decorrenza è collegata alla data di entrata in vigore dell’accordo UE-Brasile richiamato nei considerando; il regolamento entra comunque in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica dei contingenti tariffari dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 adegua il regolamento (CE) n. 891/2009 per recepire gli impegni assunti dall’Unione europea nell’accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica federativa del Brasile sulla modifica delle concessioni tariffarie connesse all’adesione della Croazia. L’obiettivo è aggiornare i contingenti tariffari nel settore dello zucchero e stabilire le corrispondenti condizioni di importazione.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nei considerando si richiama l’accordo UE-Brasile firmato il 25 novembre 2016, autorizzato dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio e concluso con la decisione (UE) 2017/730 del Consiglio. Il regolamento precisa che le misure sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda i contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero, in particolare per gli "zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati" classificati alle voci NC 1701 13 10 e 1701 14 10. Il testo non introduce un nuovo sistema autonomo, ma modifica la disciplina già contenuta nel regolamento (CE) n. 891/2009 per allinearla all’accordo internazionale richiamato.
Contingente per il Brasile
L’accordo richiede l’assegnazione al Brasile di un quantitativo aggiuntivo di 78 000 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario UE dedicato a tale Paese, mantenendo il dazio contingentale di 98 EUR/t. Per tale volume, l’Unione applica inoltre un dazio contingentale massimo autonomo di 11 EUR/t per i primi sei anni di disponibilità del volume e di 54 EUR/t nel settimo anno.
Nel testo dell’allegato sostituito, il contingente per il Brasile è articolato come segue:
- 334 054 tonnellate per il periodo 2016/2017-2023/2024, con dazio di 98 EUR/t;
- 412 054 tonnellate dal 2024/2025, con dazio di 98 EUR/t.
Inoltre, per le campagne di commercializzazione collegate al contingente con dazio ridotto, sono previsti:
- 2016/2017: 19 500 tonnellate con dazio di 11 EUR/t;
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022: 78 000 tonnellate per ciascuna campagna con dazio di 11 EUR/t;
- 2022/2023: 58 500 tonnellate con dazio di 11 EUR/t e 19 500 tonnellate con dazio di 54 EUR/t;
- 2023/2024: 58 500 tonnellate con dazio di 54 EUR/t.
Contingente per qualsiasi paese terzo
Per la parte "qualsiasi paese terzo" del contingente tariffario per gli stessi codici NC, l’accordo prevede un quantitativo aggiuntivo di 36 000 tonnellate, mantenendo il dazio contingentale di 98 EUR/t. Nell’allegato sostituito, la quantità è indicata in 289 977 tonnellate, con l’annotazione che per la campagna di commercializzazione 2016/2017 il quantitativo è fissato a 262 977 tonnellate.
Ulteriori contingenti già presenti nell’allegato
L’allegato mantiene anche altre concessioni nel settore dello zucchero già previste dal regolamento n. 891/2009:
- Australia: 9 925 tonnellate, dazio 98 EUR/t;
- Cuba: 68 969 tonnellate, dazio 98 EUR/t;
- India: 10 000 tonnellate, dazio 0.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo UE-Brasile richiamato nei considerando. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 891/2009
L’articolo 1 dispone che il regolamento (CE) n. 891/2009 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, che sostituisce la parte I dell’allegato I relativa alle concessioni CXL nel settore dello zucchero.
Adeguamento dei contingenti per il Brasile e per qualsiasi paese terzo
In attuazione dell’accordo UE-Brasile, vengono assegnati 78 000 tonnellate aggiuntive al Brasile e 36 000 tonnellate aggiuntive alla quota "qualsiasi paese terzo" nel contingente tariffario per "zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati" (NC 1701 13 10 e 1701 14 10), mantenendo il dazio contingentale di 98 EUR/t.
Dazio contingentale autonomo per il Brasile
Per il volume di 78 000 tonnellate attribuito al Brasile, l’accordo prevede un dazio contingentale massimo autonomo di 11 EUR/t per i primi sei anni di disponibilità del volume e di 54 EUR/t nel settimo anno.
Nuova articolazione dei contingenti in allegato
L’allegato sostituito distingue i contingenti per Australia, Cuba, qualsiasi paese terzo, India e Brasile. Per il Brasile sono indicati: 334 054 tonnellate per il periodo dal 2016/2017 al 2023/2024 e 412 054 tonnellate dal 2024/2025, entrambi con dazio di 98 EUR/t; inoltre, per specifiche campagne di commercializzazione, sono previsti quantitativi con dazio di 11 EUR/t (2016/2017: 19 500 t; 2017/2018-2021/2022: 78 000 t; 2022/2023: 58 500 t) e con dazio di 54 EUR/t (2022/2023: 19 500 t; 2023/2024: 58 500 t).
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