Regolamento (UE) 2017/1259
Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato sostituisce integralmente gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007, aggiornando i moduli del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’intervento è conseguenza delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2015/2421 e mira a rendere coerenti i formulari con la nuova disciplina applicabile dal 14 luglio 2017. Il testo contiene i moduli standard per domanda, richiesta di integrazione/rettifica, replica e certificato della sentenza o transazione giudiziaria, con istruzioni operative su lingua, prove, udienza, notifiche elettroniche e certificazione per l’esecuzione in altri Stati membri.
Sostituzione dei moduli allegati al regolamento (CE) n. 861/2007 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per adeguarli alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2421.
Ambito di applicazione
Si applica ai moduli processuali del procedimento europeo per le controversie di modesta entità disciplinato dal regolamento (CE) n. 861/2007, cioè alle domande, repliche, richieste di completamento/rettifica e certificati utilizzati dinanzi ai giudici degli Stati membri. Incide sull’uso pratico del procedimento nei casi transfrontalieri di modesta entità, senza modificare il campo di applicazione sostanziale del regolamento base; resta ferma la soglia di valore e le esclusioni previste dal regolamento n. 861/2007. Si applica negli Stati membri vincolati dal regolamento base; la Danimarca non partecipa né è vincolata, mentre Regno Unito e Irlanda risultano vincolati in forza delle rispettive notifiche ai sensi dei protocolli n. 21 e n. 22. Entra in vigore il 14 luglio 2017.
Sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 861/2007
Il regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione interviene sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità sostituendo gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007. L’obiettivo è aggiornare i moduli standard alla luce delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2015/2421, applicabili dal 14 luglio 2017.
Finalità dell’intervento
Secondo i considerando, il regolamento base disciplina il procedimento attraverso moduli allegati destinati a facilitarne l’applicazione. Poiché la riforma del 2015 ha inciso sul procedimento, si è ritenuto opportuno sostituire integralmente i formulari per garantire chiarezza e coerenza operativa.
Ambito applicativo e Stati membri interessati
L’atto riguarda l’uso dei moduli del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, procedimento utilizzabile solo per controversie transfrontaliere che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 861/2007. Il testo ricorda che il procedimento non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR né a quelle escluse dall’articolo 2 del regolamento base.
Dal punto di vista territoriale, il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Il considerando precisa che il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento base e del regolamento (UE) 2015/2421, mentre la Danimarca non partecipa e non è vincolata.
Articolo 1 – sostituzione degli allegati
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 siano sostituiti dal testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. In pratica, il legislatore della Commissione non modifica la disciplina sostanziale del procedimento, ma rivede gli strumenti formulari da utilizzare nelle varie fasi processuali.
Articolo 2 – entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017, in coincidenza con la data di applicazione delle modifiche introdotte al regolamento base. Il testo è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Contenuto dei moduli sostituiti
Modulo A – domanda
Il modulo A è il formulario introduttivo del procedimento. Richiede:
- l’indicazione dell’organo giurisdizionale adito;
- i dati identificativi dell’attore e del convenuto, inclusi eventuali rappresentanti;
- la base della competenza giurisdizionale, da individuare secondo il regolamento (UE) n. 1215/2012;
- il carattere transfrontaliero della controversia, da intendersi sussistente quando almeno una parte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito;
- eventuali coordinate bancarie per il pagamento delle spese o per il pagamento da parte del convenuto;
- l’oggetto della controversia, distinguendo tra domanda di pagamento di somme di denaro e controversia di altro tipo;
- la richiesta di spese processuali e di interessi, con indicazione di tasso, decorrenza e, per gli interessi, della natura contrattuale o legale;
- una descrizione sintetica dei fatti e delle prove;
- l’eventuale richiesta di udienza;
- l’eventuale consenso all’uso di mezzi elettronici per notificazioni e comunicazioni;
- la richiesta di rilascio del certificato utile per l’esecuzione in un altro Stato membro;
- data e firma.
Il modulo contiene anche istruzioni pratiche su lingua, allegazione dei documenti giustificativi, possibilità di assistenza nella compilazione e facoltà di presentare ulteriori prove nel corso del procedimento. È ribadito che la rappresentanza tecnica non è obbligatoria.
Modulo B – richiesta di completamento o rettifica
Il modulo B è utilizzato dall’organo giurisdizionale quando la domanda risulti inadeguata, insufficientemente chiara o compilata in modo non corretto. Il giudice indica le parti da integrare o correggere e assegna un termine; il mancato rispetto del termine può comportare l’irricevibilità della domanda secondo il regolamento base.
Modulo C – replica del convenuto
Il modulo C serve per la replica del convenuto. Il testo informa che la replica va presentata entro trenta giorni dalla ricezione del modulo di domanda corredato del modulo di replica; in caso di mancata risposta il giudice pronuncia sentenza. Il modulo consente inoltre di:
- accettare, respingere in tutto o in parte la domanda;
- indicare le prove a sostegno della difesa;
- richiedere un’udienza;
- chiedere il pagamento delle spese processuali;
- proporre domanda riconvenzionale mediante modulo A separato;
- autorizzare le comunicazioni elettroniche;
- firmare e datare la replica.
Modulo D – certificato della sentenza o transazione giudiziaria
Il modulo D è il certificato relativo alla sentenza o alla transazione giudiziaria emessa nell’ambito del procedimento. Esso è rilevante ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in altri Stati membri, che avvengono senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opporsi al riconoscimento. Il certificato riporta i dati del giudice, delle parti, della decisione o dell’accordo e l’indicazione delle somme dovute a titolo di credito principale, interessi e spese.
Udienza, prove e comunicazioni
I moduli ribadiscono che il procedimento è normalmente scritto, ma il giudice può tenere un’udienza se non ritiene possibile decidere sulla base degli atti. Le udienze dovrebbero preferibilmente svolgersi a distanza mediante videoconferenza o teleconferenza; se una persona da sentire è domiciliata in un altro Stato membro, si applicano le procedure del regolamento (CE) n. 1206/2001 sull’assunzione delle prove.
Per le notifiche e comunicazioni degli atti, il regolamento ricorda che possono essere usati posta e mezzi elettronici solo se tecnicamente disponibili presso il giudice e ammessi dal diritto processuale nazionale applicabile; l’uso dei mezzi elettronici richiede, in linea di principio, il consenso espresso del destinatario o un obbligo giuridico di accettazione previsto dalla normativa nazionale.
Rilievo pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, l’atto ha rilievo soprattutto operativo: aggiorna i formulari da usare nel contenzioso europeo di modesta entità, con impatto sulla redazione della domanda, sulla difesa del convenuto, sulla gestione delle comunicazioni elettroniche e sulla successiva circolazione del titolo esecutivo nell’Unione. La sostituzione dei moduli mira a rendere più agevole e uniforme il funzionamento del procedimento nei casi transfrontalieri di piccolo valore.
Disposizioni principali
Sostituzione dei moduli allegati
L’articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. La sostituzione serve ad adeguare i formulari alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2421.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017, data allineata all’applicazione delle modifiche del regolamento base. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Modulo A – domanda
Il modulo di domanda richiede l’indicazione dell’organo giurisdizionale, dei dati identificativi di attore e convenuto, del motivo della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012, del carattere transfrontaliero della controversia, delle informazioni bancarie facoltative, dell’oggetto della controversia, dei dettagli della domanda, delle prove, dell’eventuale richiesta di udienza, del consenso alle comunicazioni elettroniche, della richiesta di certificato e della data/firma. Il modulo ricorda che il procedimento riguarda controversie di valore non superiore a 5 000 EUR e non si applica alle controversie escluse dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007.
Modulo B – richiesta di completamento o rettifica
Il modulo consente all’organo giurisdizionale di chiedere all’attore di completare o rettificare la domanda, indicando le sezioni da correggere e fissando un termine. In caso di mancata integrazione o rettifica nei termini, la domanda può essere dichiarata irricevibile secondo il regolamento (CE) n. 861/2007.
Modulo C – replica del convenuto
Il modulo di replica informa il convenuto che può rispondere entro trenta giorni dalla ricezione del modulo di domanda corredato del modulo di replica, compilando la parte II e rinviandola al giudice o usando altro mezzo adeguato. In mancanza di replica entro il termine, l’organo giurisdizionale emette sentenza. Il modulo disciplina inoltre la possibilità di domanda riconvenzionale, l’indicazione delle prove, la richiesta di udienza, il consenso alle comunicazioni elettroniche e la firma finale.
Modulo D – certificato della sentenza o della transazione giudiziaria
Il certificato, rilasciato dall’organo giurisdizionale, documenta la sentenza o la transazione giudiziaria ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opposizione al riconoscimento. Il modulo riporta i dati delle parti, gli estremi della decisione o della transazione e il contenuto economico della pronuncia o dell’accordo.
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