Regolamento (UE) 2017/1086
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 relativo all’autorizzazione di una selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi. La modifica riguarda la descrizione della caratterizzazione dell’additivo e fissa un nuovo intervallo di tenore di selenio. La Commissione ha ritenuto che la modifica sia conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la misura è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri secondo le regole generali di un regolamento UE.
Modifica dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, con aggiornamento della sua caratterizzazione e del tenore massimo di selenio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’additivo per mangimi "selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397" già autorizzato dal regolamento (CE) n. 634/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013. Incide sul contenuto della voce relativa alla caratterizzazione dell’additivo nell’allegato del regolamento originario e, in quanto regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un nuovo additivo, ma modifica condizioni già vigenti di autorizzazione; la questione considerata riguarda la caratterizzazione dell’additivo e l’aumento del tenore massimo di selenio nell’autorizzazione esistente.
Modifica dell’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 interviene sul regime autorizzatorio già esistente per un additivo per mangimi a base di selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397. L’atto si limita a modificare la caratterizzazione dell’additivo nell’allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, sulla base di una richiesta del titolare dell’autorizzazione e del parere favorevole dell’EFSA.
Contesto normativo e motivazione della modifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, quale base procedurale per la modifica dell’autorizzazione. Dai considerando emerge che l’additivo era già autorizzato dal regolamento (CE) n. 634/2007, successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013. La domanda presentata alla Commissione riguardava originariamente anche il tenore di selenocisteina, ma tale parte è stata ritirata; la modifica definitiva concerne esclusivamente l’aumento del tenore massimo di selenio nell’autorizzazione esistente.
Valutazione scientifica e requisiti di sicurezza
La Commissione si fonda sul parere EFSA del 20 ottobre 2016, secondo cui la modifica richiesta non compromette la sicurezza né l’efficacia del prodotto. Il parere richiama però il rischio per la sicurezza degli utilizzatori, rischio che viene ritenuto già adeguatamente coperto dalla disposizione contenuta nell’atto di autorizzazione vigente. La Commissione afferma inoltre che il preparato modificato soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contenuto della modifica all’allegato del regolamento (CE) n. 634/2007
L’unica modifica normativa sostanziale consiste nella sostituzione del testo collocato nella quarta colonna dell’allegato, tra le voci "Caratterizzazione dell’additivo" e "Metodo analitico". La nuova formulazione descrive l’additivo come:
- selenio in forma organica;
- principalmente selenometionina nella misura del 63 %;
- con tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg;
- corrispondente al 97-99 % di selenio organico.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non contiene ulteriori discipline procedurali o transitorie, né prevede deroghe o sanzioni specifiche.
Disposizioni principali
Modifica della caratterizzazione dell’additivo
Nella quarta colonna dell’allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, il testo tra le voci "Caratterizzazione dell’additivo" e "Metodo analitico" è sostituito dalla seguente formula: "selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)".
Presupposti della modifica
La Commissione ha accolto una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione, trasmessa all’EFSA. Il richiedente aveva inizialmente chiesto anche l’inclusione del tenore di selenocisteina, ma ha poi ritirato tale parte della domanda; la modifica finale riguarda quindi soltanto l’aumento del tenore massimo di selenio nell’autorizzazione esistente.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
Nel parere del 20 ottobre 2016 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l’efficacia del prodotto, richiamando tuttavia il rischio per la sicurezza degli utilizzatori, già affrontato dall’atto di autorizzazione vigente.
Base giuridica e conformità alle condizioni di autorizzazione
La Commissione richiama l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e afferma che il preparato modificato soddisfa le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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