Regolamento (UE) 2017/1133
Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione già aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Introduce sette nuovi contingenti a dazio zero, aumenta il volume di cinque contingenti esistenti e modifica un ulteriore contingente per limitarne l’aumento al solo secondo semestre 2017, fissandone anche la scadenza al 31 dicembre 2017. Le modifiche hanno effetto dal 1o luglio 2017 e il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 per aggiornare i contingenti tariffari autonomi dell’Unione relativi a taluni prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti elencati negli allegati del regolamento, tramite l’aggiornamento dei contingenti tariffari autonomi già aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Riguarda operatori economici e importatori che beneficiano di dazi contingentali pari allo 0 % su specifiche merci classificate secondo codici NC/TARIC indicati negli allegati. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o luglio 2017; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non disciplina altri settori o soggetti diversi da quelli interessati dall’importazione delle merci incluse nei contingenti.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1388/2013, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti agricoli e industriali la cui produzione interna è insufficiente. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare un approvvigionamento regolare ed evitare perturbazioni del mercato, consentendo l’importazione di tali merci a dazio ridotto o nullo.
Finalità e contesto
Il Consiglio evidenzia che, per sette nuovi prodotti, è opportuno aprire contingenti a dazio zero con effetto dal 1o luglio 2017. Per altri cinque prodotti è invece necessario aumentare i volumi già previsti, poiché ciò risponde all’interesse degli operatori economici e dell’Unione. Un ulteriore prodotto richiede un trattamento particolare: l’aumento del contingente deve valere solo per il secondo semestre del 2017 e il contingente esistente deve cessare il 31 dicembre 2017.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento base attraverso due operazioni: l’inserimento di nuove righe per i numeri d’ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2868 e 09.2870, e la sostituzione delle righe relative ai numeri d’ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860.
Nuovi contingenti introdotti
I nuovi contingenti, tutti con dazio contingentale pari allo 0 %, riguardano in particolare:
- cera di paraffina con contenuto di olio inferiore allo 0,75 % in peso, 60 000 tonnellate, periodo 1.7-31.12;
- 2-furaldeide (furfurale), 5 000 tonnellate, periodo 1.7-31.12;
- miscele contenenti specifiche percentuali di 2-cloropropene, (Z)-1-cloropropene, 2-cloropropano, 3-cloropropene e cloruro di etile, 3 000 tonnellate, periodo 1.7-31.12;
- lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato) con caratteristiche tecniche determinate, 800 tonnellate, periodo 1.7-31.12;
- cascami di fibre sintetiche di nylon o altre poliammidi (PA6 e PA66), 5 000 tonnellate, periodo 1.7-31.12;
- tessuti di fibre di vetro "E" destinati alla produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per circuiti stampati dell’industria automobilistica, 3 000 km, periodo 1.7-31.12;
- girante del compressore in lega di alluminio destinata alla fabbricazione di motori a combustione, 2 950 000 pezzi, periodo 1.7-31.12;
- pistoni per sistemi di sospensione in acciaio sinterizzato, 1 000 000 pezzi, periodo 1.7-31.12.
Aumenti dei contingenti esistenti
Per altri prodotti già disciplinati dal regolamento n. 1388/2013 vengono incrementati i volumi contingentali, con mantenimento del dazio allo 0 %:
- 1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina, 600 tonnellate, periodo 1.1-31.12;
- 5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone, 400 tonnellate, periodo 1.1-31.12;
- lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), 400 tonnellate, periodo 1.1-31.12.2017;
- manico telescopico in alluminio per valigie, 1 500 000 pezzi, periodo 1.1-31.12;
- telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, 350 000 pezzi, periodo 1.1-31.12;
- forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, 270 000 pezzi, periodo 1.1-31.12.
Disciplina temporale ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche ai contingenti si applicano solo dal 1o luglio 2017. La scelta di un’entrata in vigore urgente è motivata dalla necessità di garantire la piena operatività delle modifiche dalla data indicata nei considerando.
Rapporti con il regolamento base
L’intervento non istituisce un nuovo sistema autonomo, ma aggiorna puntualmente il quadro esistente del regolamento (UE) n. 1388/2013. Ne deriva che le modalità di gestione dei contingenti restano quelle già previste dal regolamento base, mentre il presente atto incide su elenco, volumi, durata e decorrenza di specifici contingenti tariffari.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei contingenti tariffari autonomi
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 inserendo nuove righe per i contingenti con numeri d’ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2868 e 09.2870, e sostituendo le righe relative ai contingenti con numeri d’ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860.
Nuovi contingenti a dazio zero
Sono introdotti sette nuovi contingenti tariffari autonomi con dazio contingentale dello 0 %, applicabili dal 1o luglio 2017, per prodotti agricoli e industriali tra cui cera di paraffina, furfurale, miscele chimiche a base di cloropropeni, leghe polimeriche di policarbonato e PMMA, cascami di fibre sintetiche, tessuti di fibre di vetro e giranti del compressore, nonché pistoni per sistemi di sospensione.
Aumento dei volumi dei contingenti esistenti
Per cinque prodotti già coperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 vengono aumentati i volumi contingentali, in quanto ritenuti nell’interesse degli operatori economici e dell’Unione. Tra questi rientrano il 1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina, il 5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone, il manico telescopico in alluminio per valigie, il telaio di bicicletta in fibre di carbonio e la forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio.
Contingente con applicazione limitata al secondo semestre 2017
Per un prodotto già contemplato dal regolamento base, l’aumento del volume contingentale si applica solo nel secondo semestre del 2017; inoltre il contingente tariffario esistente per tale prodotto è fissato con termine al 31 dicembre 2017.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2017. È espressamente indicato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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