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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1945

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce moduli e procedure uniformi per le comunicazioni con le autorità competenti nel procedimento di autorizzazione delle imprese di investimento e nelle successive comunicazioni sulle modifiche dell’organo di gestione. Mira a rendere omogenee e più efficaci le valutazioni delle autorità nazionali, imponendo punti di contatto dedicati, termini di riscontro e format standardizzati per le informazioni da trasmettere. Le disposizioni si applicano dal 3 gennaio 2018 e sono affiancate da tre allegati che contengono i modelli operativi da utilizzare.

Norme tecniche di attuazione sui moduli, modelli e procedure standard per le comunicazioni tra le autorità competenti e le imprese di investimento richiedenti o autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e ai soggetti che richiedono l’autorizzazione come imprese di investimento, nonché alle imprese di investimento già autorizzate, nell’ambito del titolo II della direttiva 2014/65/UE. Disciplina in particolare la presentazione della domanda di autorizzazione, la comunicazione delle informazioni sui membri dell’organo di gestione e la comunicazione delle relative modifiche. È rilevante per i procedimenti autorizzativi e per gli aggiornamenti successivi; non introduce esclusioni settoriali specifiche, ma si riferisce alla prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e, se del caso, servizi accessori. Si applica dal 3 gennaio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) stabilendo moduli, modelli e procedure standard per le comunicazioni connesse all’autorizzazione delle imprese di investimento. La finalità è assicurare uniformità nell’esercizio dei poteri delle autorità competenti e agevolare l’istruttoria delle domande, anche per quanto riguarda le modifiche dell’organo di gestione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge l’esigenza di un meccanismo uniforme che consenta alle autorità nazionali di valutare in modo efficace le domande di autorizzazione per la prestazione di servizi e attività di investimento e, se del caso, di servizi accessori. Il regolamento mira inoltre a rendere più agevole il contatto tra richiedenti e autorità competenti, prevedendo un punto di contatto dedicato e termini chiari per la trasmissione delle informazioni sulle modifiche dell’organo di gestione.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda:

  • i soggetti che richiedono l’autorizzazione come imprese di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE;
  • le imprese di investimento già autorizzate, limitatamente alla comunicazione delle variazioni dei membri dell’organo di gestione;
  • le autorità competenti degli Stati membri, chiamate a ricevere, istruire e riscontrare le comunicazioni. Non disciplina in generale l’assetto sostanziale dei requisiti di autorizzazione, ma solo le modalità standardizzate di presentazione delle informazioni e di interlocuzione procedurale.

Punto di contatto e organizzazione dei flussi informativi

L’articolo 1 impone alle autorità competenti di designare un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute nel contesto della domanda di autorizzazione. I recapiti devono essere pubblicati e aggiornati regolarmente sul sito Internet dell’autorità, così da facilitare la comunicazione con il richiedente e assicurare tracciabilità del procedimento.

Domanda di autorizzazione e contenuto documentale

L’articolo 2 prevede che la domanda sia presentata mediante il modello dell’allegato I. Il modulo richiede in particolare informazioni generali sull’impresa richiedente, sul capitale, sugli azionisti, sull’organo di gestione e sulle persone che dirigono l’attività, sulle informazioni finanziarie e sull’organizzazione. Il modello rinvia, per il contenuto informativo, al regolamento delegato (UE) 2017/1943, che integra la direttiva 2014/65/UE con le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti di autorizzazione.

Informazioni sull’organo di gestione

Sempre ai fini della domanda iniziale, il richiedente deve trasmettere le informazioni relative a tutti i membri dell’organo di gestione usando il modello dell’allegato II. Il modello richiede dati anagrafici e di contatto, posizione ricoperta, esperienza professionale, titoli di studio e formazioni pertinenti, incarichi in altre entità e data di assunzione dell’incarico. È inoltre richiesto di allegare il verbale dell’assemblea generale che ha approvato la nomina del nuovo membro e il verbale della riunione dell’organo di gestione che ha approvato la nomina dei nuovi membri.

Ricevuta e richieste integrative

L’autorità competente deve inviare un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; l’avviso deve includere i recapiti del punto di contatto designato. Se la documentazione non è sufficiente per valutare la domanda, l’autorità può richiedere informazioni supplementari, precisando quali elementi devono essere forniti.

Comunicazione delle modifiche dell’organo di gestione

L’articolo 5 disciplina la comunicazione delle variazioni dei membri dell’organo di gestione da parte delle imprese di investimento già autorizzate. La regola generale impone la comunicazione prima che la modifica diventi efficace. Se, per motivi giustificati, ciò non è possibile, la comunicazione può essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica. Le informazioni devono essere presentate nel formato dell’allegato III, che distingue tra membri uscenti, nuovi membri e elenco completo aggiornato dell’organo di gestione.

Decisione sull’autorizzazione

L’autorità competente deve comunicare al richiedente la decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione, in forma cartacea, elettronica o in entrambe, entro il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. Il regolamento non modifica tale termine sostanziale, ma ne coordina la fase comunicativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le sue disposizioni si applicano dal 3 gennaio 2018. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegati operativi

Gli allegati I, II e III contengono i modelli standardizzati per:

  • la domanda di autorizzazione;
  • l’elenco dei membri dell’organo di gestione;
  • la comunicazione delle modifiche dei membri dell’organo di gestione. Tali modelli costituiscono lo strumento pratico per l’uniformazione delle comunicazioni richieste nell’ambito della procedura autorizzativa e dei successivi aggiornamenti.

Disposizioni principali

Punto di contatto presso l’autorità competente

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che chiedono l’autorizzazione come imprese di investimento. I recapiti del punto di contatto devono essere pubblicati e aggiornati regolarmente sul sito Internet dell’autorità competente (articolo 1).

Presentazione della domanda di autorizzazione

Il richiedente presenta la domanda compilando il modello di cui all’allegato I. Deve inoltre comunicare le informazioni relative a tutti i membri dell’organo di gestione usando il modello di cui all’allegato II (articolo 2).

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente invia al richiedente un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato (articolo 3).

Richiesta di informazioni supplementari

Se le informazioni inizialmente trasmesse non sono sufficienti per valutare la domanda, l’autorità competente può chiedere al richiedente informazioni supplementari, indicando quelle da fornire (articolo 4).

Comunicazione delle modifiche dell’organo di gestione

L’impresa di investimento deve comunicare all’autorità competente tutte le modifiche relative ai membri dell’organo di gestione prima che diventino efficaci. Se ciò non è possibile per motivi giustificati, la comunicazione va inviata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica. Le informazioni devono essere presentate nel formato dell’allegato III (articolo 5).

Decisione sull’autorizzazione

L’autorità competente informa il richiedente, in forma cartacea, elettronica o entrambe, della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione entro il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE (articolo 6).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018 (articolo 7).

Come è indicizzato

Materieservizi di investimentovigilanza finanziariaautorizzazione amministrativagovernance societariamercati finanziari

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