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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1134

Regolamento (UE) 2017/1134 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32017R1134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime unionale di sospensione dei dazi autonomi previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Inserisce nell’allegato nuove sospensioni per prodotti la cui produzione unionale è insufficiente o inesistente, modifica numerose voci esistenti per adeguarle all’evoluzione tecnica e sopprime alcune sospensioni non più ritenute nell’interesse dell’Unione. Le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2017 e sono immediatamente vincolanti in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 per aggiornare l’elenco delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti agricoli e industriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti agricoli e industriali elencati negli allegati I e II e incide sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune previste dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Riguarda gli operatori che importano nell’Unione i prodotti identificati tramite codici NC e TARIC, in particolare quelli destinati a specifici usi finali indicati nelle descrizioni delle merci. Si applica in tutti gli Stati membri, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; le modifiche producono effetti dal 1° luglio 2017, mentre l’entrata in vigore è alla data di pubblicazione nella GUUE.

Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Il regolamento interviene sul sistema unionale di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La finalità è quella di adeguare l’elenco delle sospensioni alle esigenze dell’industria unionale, alla situazione del mercato e all’evoluzione tecnica dei prodotti, assicurando che le misure restino coerenti con l’interesse dell’Unione.

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che per 69 prodotti agricoli e industriali la produzione unionale è inadeguata o del tutto inesistente; per tali merci il Consiglio ritiene opportuno sospendere integralmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune. Parallelamente, 71 sospensioni già previste devono essere aggiornate per tenere conto di modifiche tecniche, classificatorie e degli eventuali requisiti di uso finale. Per due prodotti, invece, la sospensione non è più considerata conforme all’interesse dell’Unione.

Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013

L’articolo 1 modifica direttamente l’allegato del regolamento base in due modi:

  • inserisce le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del regolamento, seguendo l’ordine dei codici NC;
  • sopprime le righe corrispondenti ai prodotti indicati nell’allegato II, identificati dai rispettivi codici NC e TARIC.

Le nuove voci introdotte e quelle aggiornate coprono un ampio spettro di beni chimici, intermedi, catalizzatori, polimeri, componenti per l’industria automobilistica, batterie, semiconduttori, dispositivi elettronici, parti meccaniche e altri prodotti industriali. Molte delle voci sono accompagnate da specifiche tecniche molto dettagliate e, in numerosi casi, da una limitazione di destinazione finale, ad esempio per la produzione di pesticidi, lubrificanti, semiconduttori, batterie agli ioni di litio o componenti per autoveicoli.

Portata delle condizioni e dell’uso finale

Il regolamento evidenzia che diverse sospensioni sono subordinate a un uso finale specifico. In tali casi, la fruizione del dazio sospeso è collegata alla destinazione del prodotto nella fabbricazione di merci o preparazioni determinate. Questo profilo è rilevante per gli operatori doganali e per le imprese importatrici, che devono verificare la corrispondenza del bene alle descrizioni tecniche e, quando richiesto, al vincolo di destinazione.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° luglio 2017. Il testo è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento doganale dell’Unione.

Disposizioni principali

Inserimento di nuove sospensioni

L’articolo 1, punto 1, dispone l’inserimento nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 delle righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento, secondo l’ordine dei codici NC indicati nella prima colonna. Il considerando (1) chiarisce che per 69 prodotti agricoli e industriali la produzione unionale è inadeguata o inesistente e che, pertanto, è nell’interesse dell’Unione sospendere integralmente i dazi autonomi della TDC.

Soppressione di sospensioni esistenti

L’articolo 1, punto 2, prevede la soppressione delle righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono indicati nell’allegato II. Il considerando (3) specifica che per due prodotti non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi.

Aggiornamento e adeguamento tecnico delle voci esistenti

Il regolamento modifica 71 sospensioni già presenti nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 per tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Le modifiche riguardano, secondo i considerando (2) e (4), la designazione delle merci, la classificazione tariffaria e gli obblighi relativi all’uso finale; le voci modificate sono contrassegnate con un asterisco per chiarezza.

Decorrenza temporale e urgenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2017. Il considerando (6) giustifica l’entrata in vigore urgente proprio per consentire l’applicazione di tali modifiche da tale data.

Come è indicizzato

Materieunione doganaletariffa doganale comunecommercio internazionalepolitica commercialeindustria

Testo integrale

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