Regolamento (UE) 2017/1260
Regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il modulo standard utilizzato per chiedere un’ingiunzione di pagamento europea, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006. L’intervento serve soprattutto ad adeguare il modulo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2421, in particolare alla possibilità, in caso di opposizione del convenuto, di chiedere la prosecuzione del procedimento come controversia di modesta entità, ove applicabile. Il regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017, in parallelo con l’applicazione delle modifiche sostanziali al regolamento originario.
Sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006, con aggiornamento del modulo A per la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti che utilizzano il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006, in particolare ai ricorrenti che presentano la domanda e ai convenuti nei procedimenti transfrontalieri in materia civile e commerciale. Riguarda il contenuto e la compilazione del modulo standard di domanda, incluse le informazioni su parti, competenza, credito, interessi, spese, prove e gestione dell’eventuale opposizione. Si applica negli Stati membri vincolati dal regolamento; il Regno Unito e l’Irlanda vi partecipano secondo i protocolli richiamati, mentre la Danimarca non partecipa, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione del presente regolamento.
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006
Il regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione interviene sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento aggiornando esclusivamente la modulistica. In particolare, sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006, che contiene il modulo A per la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
L’intervento è giustificato dall’esigenza di allineare il modulo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2015/2421, applicabili dal 14 luglio 2017, e di garantire chiarezza e uniformità nella compilazione e nell’uso del modello.
Finalità dell’aggiornamento
Il nuovo allegato ha lo scopo di facilitare l’applicazione del procedimento standardizzato, mediante una struttura dettagliata del modulo e istruzioni operative per il ricorrente. Il regolamento non modifica la disciplina sostanziale dell’ingiunzione di pagamento, ma aggiorna gli strumenti formali necessari per presentare la domanda e gestire gli sviluppi del procedimento.
Contenuto del modulo A
Il modulo aggiornato disciplina in modo sistematico le informazioni che il ricorrente deve fornire all’organo giurisdizionale. Le sezioni riguardano:
- l’organo giurisdizionale adito;
- le parti e i loro rappresentanti;
- i motivi della competenza giurisdizionale;
- il carattere transfrontaliero della causa;
- eventuali informazioni bancarie;
- il credito principale;
- gli interessi;
- le penalità contrattuali;
- le spese;
- le prove a sostegno della domanda;
- eventuali dichiarazioni aggiuntive.
Il modulo utilizza codici standardizzati per ciascuna voce, al fine di rendere più agevole l’elaborazione della domanda da parte degli organi giurisdizionali e la sua traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione.
Credito principale, interessi, spese e prove
La sezione dedicata al credito principale richiede la qualificazione del rapporto sottostante tramite codici che coprono, tra l’altro, compravendita, locazione, servizi, costruzione, assicurazione, prestito, garanzie, obbligazioni extracontrattuali con ammissione di debito e rapporti di lavoro. Devono essere indicate anche le circostanze del mancato adempimento, come mancato pagamento, ritardo, mancata consegna o prestazione difettosa, nonché ulteriori dettagli utili, quali luogo e data dell’operazione o dell’evento.
La sezione sugli interessi richiede di specificare natura del tasso, periodicità e base di calcolo, distinguendo tra tasso legale, contrattuale, capitalizzazione degli interessi, tasso di prestito e importo calcolato dal ricorrente o determinato dall’organo giurisdizionale. La guida chiarisce anche il riferimento al tasso base BCE per le transazioni commerciali.
Le spese devono essere indicate con codici distinti per spese processuali e altre spese, mentre le prove vanno elencate per tipologia, con descrizione e data, così da correlare ogni elemento probatorio al relativo credito.
Gestione dell’opposizione
Una parte rilevante dell’aggiornamento riguarda l’appendice 2, dedicata alla scelta del ricorrente nel caso in cui il convenuto proponga opposizione. Il ricorrente può optare per:
- l’interruzione del procedimento;
- la prosecuzione secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, se applicabile;
- la prosecuzione secondo una procedura civile nazionale appropriata.
La guida precisa che la prosecuzione come controversia di modesta entità è possibile solo se il valore della domanda non supera 5.000 EUR. Se l’appendice viene trasmessa successivamente alla domanda, è necessario indicare il numero di causa assegnato dall’organo giurisdizionale.
Regole di competenza e cause transfrontaliere
La guida allegata al modulo richiama i criteri di competenza giurisdizionale rilevanti ai fini della presentazione della domanda. In caso di credito verso un consumatore relativo a contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata al giudice competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, si applicano le regole di competenza del regolamento (CE) n. 44/2001.
Per poter utilizzare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, il carattere transfrontaliero della causa deve risultare da almeno due Stati diversi indicati nella sezione apposita del modulo.
Entrata in vigore e portata territoriale
Il regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Il testo richiama espressamente la partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda e l’esclusione della Danimarca, secondo i rispettivi protocolli allegati ai trattati.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 con l’allegato del regolamento delegato. Ne consegue l’adozione di un nuovo testo del modulo A per la domanda di ingiunzione di pagamento europea, comprensivo di appendici e guida alla compilazione.
Adeguamento al nuovo regime in caso di opposizione
Il modulo aggiornato tiene conto della modifica introdotta dal regolamento (UE) 2015/2421: quando il convenuto propone opposizione, il ricorrente può chiedere che il procedimento prosegua secondo il regolamento (CE) n. 861/2007 sulle controversie di modesta entità, ove applicabile, oppure secondo una procedura civile nazionale appropriata; in alternativa, può chiedere l’interruzione del procedimento.
Decorrenza ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017. La decorrenza è coerente con la data di applicazione delle modifiche al regolamento (CE) n. 1896/2006 richiamate nei considerando.
Partecipazione degli Stati membri
Il testo richiama il regime dei protocolli n. 21 e n. 22: il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato la volontà di partecipare e risultano vincolati dal regolamento; la Danimarca non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione.
Come è indicizzato
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