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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12892/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in Italia per ottenere il riconoscimento di un provvedimento emesso dalla County Court - Money Claims Centre del Regno Unito, con cui era stato ordinato alla controparte il pagamento di una somma ritenuta indebitamente trattenuta. La ricorrente sosteneva che il provvedimento britannico fosse stato regolarmente notificato, che la convenuta non si fosse costituita nel merito e che non vi fossero ragioni ostative al riconoscimento. La controparte, costituitasi in Italia, eccepiva invece l’inammissibilità della domanda e chiedeva il rigetto, deducendo che la giurisdizione inglese era stata contestata e che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento ai sensi del diritto UE e della legge n. 218 del 1995. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. e la violazione del Reg. UE n. 1215/2012 e dell’art. 67, § 2, dell’Accordo di recesso del Regno Unito, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’applicabilità del regolamento in base alla data della domanda di riconoscimento, anziché alla data di introduzione del giudizio nel Regno Unito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione sul regime applicabile e sul recesso del Regno Unito era stata comunque introdotta dalla stessa ricorrente e che l’obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste, non le mere questioni di diritto. Ha accolto, sul piano teorico, la censura relativa alla corretta interpretazione dell’art. 67 dell’Accordo Brexit, affermando che per l’applicazione ratione temporis del Reg. UE n. 1215/2012 occorre guardare alla data di proposizione dell’azione dinanzi al giudice britannico e non a quella della domanda di riconoscimento in Italia. Tuttavia, pur correggendo la motivazione della Corte d’appello, ha confermato il decisum di inammissibilità perché, essendo applicabile il Regolamento Bruxelles I bis, il riconoscimento della decisione era automatico e non richiedeva un previo procedimento di delibazione; mancava dunque l’interesse ad agire per ottenere una dichiarazione di esecutività o di assenza di motivi ostativi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    "Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio..."

    l’obbligo di contraddittorio preventivo sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, non le mere questioni di diritto.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come fondamento del diritto di difesa, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento del giusto processo e del contraddittorio, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 67, § 2, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

    ai fini dell’applicazione del Reg. UE n. 1215/2012 al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, conta la data di proposizione dell’azione nel Regno Unito, non la data della domanda di riconoscimento in Italia.

  • art. 126 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

    individua la fine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020.

  • art. 36 Reg. UE n. 1215/2012

    "La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare"

    il riconoscimento delle decisioni è automatico all’interno dell’Unione e non richiede un procedimento preventivo.

  • art. 45 Reg. UE n. 1215/2012

    richiamato come elenco tassativo dei motivi di diniego del riconoscimento; nel caso concreto nessuno ricorreva.

  • art. 64 l. n. 218 del 1995

    la Corte d’appello lo aveva richiamato in via subordinata; la Cassazione ha ritenuto non decisiva tale verifica alla luce della corretta applicazione del Regolamento UE.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il termine di trenta giorni riguarda l’appello contro l’ordinanza resa nel rito sommario, non il ricorso per cassazione.

  • artt. 325, 326 e 327 c.p.c.

    sono le norme che regolano i termini del ricorso per cassazione, non l’art. 702-quater c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio post-Brexit, per stabilire se il Reg. UE n. 1215/2012 si applichi al riconoscimento ed esecuzione di una decisione del Regno Unito, occorre avere riguardo alla data di introduzione della causa dinanzi al giudice britannico, non alla data in cui il riconoscimento è richiesto nello Stato membro.
  • Quando il regolamento Bruxelles I bis è applicabile, il riconoscimento della decisione resa in altro Stato membro opera automaticamente e non richiede un autonomo procedimento di delibazione, salvo i tassativi motivi di diniego previsti dal regolamento.
  • L’obbligo del giudice di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. sulle questioni rilevate d’ufficio non riguarda le pure questioni di diritto, ma solo le questioni di fatto o quelle miste che incidano sul materiale assertivo o probatorio.
  • La correzione della motivazione della sentenza impugnata non comporta cassazione se il dispositivo resta comunque corretto per altra ragione giuridica idonea a sorreggerlo.
  • L’azione proposta per ottenere il riconoscimento di una decisione già automaticamente efficace ai sensi del regolamento può difettare di interesse ad agire se non è prevista alcuna procedura preventiva necessaria.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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