Sentenza n. 511/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. -OMISSIS- del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto 4 di una gara per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché l'aggiudicazione in favore dell'impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La gara, suddivisa in quattro lotti e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava il servizio di gestione dei rifiuti in diversi Comuni siciliani. Per il lotto 4 l'RTI appellante si era classificato terzo, dopo l'aggiudicataria e una seconda concorrente. In primo grado aveva contestato l'aggiudicazione deducendo, nei confronti dell'aggiudicataria, l'omessa dichiarazione di un sequestro preventivo e di una precedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l'asserita scadenza della certificazione ISO 14001, la non conformità del piano economico finanziario di affidamento (PEFA) alle prescrizioni della lex specialis e alla disciplina ARERA, l'assenza o l'erronea quantificazione di voci economiche, l'indeterminatezza del ribasso, il sottodimensionamento del personale e l'omessa verifica dell'anomalia dell'offerta. Nei confronti della seconda classificata aveva dedotto l'omessa dichiarazione di precedenti penali e di ulteriori provvedimenti asseritamente rilevanti ai sensi degli artt. 94 e 98 del d.lgs. 36/2023. L'appello ha riproposto tali censure, denunciando errores in procedendo e in iudicando, violazione del disciplinare, degli artt. 94, 95, 96, 98, 100 e 110 del d.lgs. 36/2023, della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione. Le controparti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del primo ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, notificato il 25 luglio 2025, oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dalla disponibilità della documentazione di gara. L'RTI ha sostenuto che parte dei file inizialmente pubblicati sulla piattaforma fosse illeggibile o avesse estensione .empty, rendendo possibile la consultazione solo dal 27 giugno 2025.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, dell'UREGA e dell'Ufficio regionale di committenza, rilevando che tali strutture svolgono funzioni serventi rispetto alla stazione appaltante e che la responsabilità ultima degli atti di gara fa capo all'amministrazione appaltante. Ha poi esaminato d'ufficio la tempestività del ricorso per motivi aggiunti, richiamando il potere-dovere del giudice di verificare in ogni stato e grado la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione. L'eccezione di tardività è stata accolta: non è stata fornita prova idonea del cattivo funzionamento della piattaforma o dell'impossibilità oggettiva e non imputabile di accedere tempestivamente alla documentazione; risultava, inoltre, una contraria attestazione dell'Ufficio regionale di committenza non contestata mediante querela di falso. Le richieste di chiarimenti e una successiva nota della SRR sono state ritenute inidonee a dimostrare l'impedimento. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato quindi dichiarato irricevibile per violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. Poiché il primo motivo d'appello riproponeva sostanzialmente le censure contenute in quell'atto tardivo, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Le doglianze relative alla seconda classificata sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l'appellante conseguire un'utilità concreta attraverso il loro esame, una volta divenuta non più utilmente contestabile l'aggiudicazione alla prima classificata. L'appello è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, senza esame nel merito delle censure sulle offerte e sui requisiti dichiarativi. L'RTI appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti costituite, liquidate complessivamente in 4.000 euro oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti dei Comuni non costituiti.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, l.r. Sicilia n. 12/2011
L’Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA.
La disposizione individua il subentro dell'URC nelle funzioni dell'UREGA; le strutture regionali che svolgono funzioni serventi non sono, per ciò solo, legittimate passivamente nel contenzioso relativo agli atti di gara.
art. 9, comma 7, l.r. Sicilia n. 12/2011
Le sezioni centrale e provinciali [...] adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione [...] Restano di competenza dell’amministrazione appaltante l’adozione del provvedimento definitivo.
La competenza dell'amministrazione appaltante sull'aggiudicazione definitiva fonda la riferibilità della domanda giudiziale a quest'ultima, non all'organo regionale che cura le operazioni di gara.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile.
Il giudice amministrativo deve decidere gradatamente le questioni pregiudiziali e preliminari prima del merito.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Il collegio [...] decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito della causa.
Le questioni processuali preliminari, compresa la tempestività dell'impugnazione, precedono l'esame del merito.
art. 29 c.p.a.
Nel rito ordinario stabilisce il termine decadenziale generale per l'impugnazione degli atti amministrativi; la decisione richiama la funzione di stabilità degli effetti giuridici connessa ai termini decadenziali.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Nel rito appalti il ricorso e i motivi aggiunti devono essere notificati entro il termine speciale di trenta giorni; la tardiva notificazione comporta l'irricevibilità dell'impugnazione.
art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
È stato invocato dall'appellante in relazione all'obbligo di dichiarare circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara.
art. 94, comma 3, lett. h), d.lgs. 36/2023
È stato invocato in relazione all'omessa dichiarazione di precedenti penali e di fatti riferibili a soggetti asseritamente riconducibili alla concorrente.
art. 95, d.lgs. 36/2023
È stato invocato in relazione alla contestata dichiarazione concernente gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili.
art. 96, d.lgs. 36/2023
È stato invocato in relazione ai requisiti e alle cause di esclusione.
art. 98, d.lgs. 36/2023
È stato invocato per sostenere la rilevanza di precedenti vicende contrattuali, penali e organizzative quali possibili elementi di grave illecito professionale.
art. 100, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione e alla certificazione ambientale.
art. 110, d.lgs. 36/2023
È stato invocato per sostenere l'obbligo di sottoporre le offerte a verifica di anomalia; la questione non è stata esaminata nel merito per la tardività dell'impugnazione presupposta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare soggetti collegati a pregiudizi penali.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. per la proposizione dei motivi aggiunti è perentorio; la violazione comporta l'irricevibilità dell'atto e preclude l'esame delle censure riproposte in appello che dipendano esclusivamente da esso.
- Il giudice d'appello può e deve rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, senza che sul punto si formi un giudicato implicito per la mancata eccezione o per l'omesso rilievo del giudice di primo grado.
- La parte che invochi un impedimento oggettivo e non imputabile alla tempestiva impugnazione deve fornire una prova rigorosa dell'effettiva impossibilità di conoscere o consultare gli atti; mere richieste di chiarimenti o comunicazioni successive non dimostrano, di per sé, il cattivo funzionamento della piattaforma telematica né impediscono la decorrenza del termine decadenziale.
- Quando l'organo regionale svolge soltanto funzioni serventi o cura le operazioni di gara, mentre l'amministrazione appaltante adotta il provvedimento definitivo di aggiudicazione, la domanda di annullamento degli atti di gara è riferibile all'amministrazione appaltante e non all'organo servente, privo di legittimazione passiva.
- Una volta divenuta non utilmente contestabile l'aggiudicazione alla prima classificata, le censure rivolte alla seconda classificata sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse se il loro eventuale accoglimento non può procurare all'appellante un'utilità concreta e attuale.
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