Sentenza del 14/02/2023 n. 4603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. impugnava estratto di ruolo e cartella di pagamento (importo Euro 4.489,35 per contributi IVS e SSN) sostenendo l'omessa notifica della cartella, avendo appreso dell'atto solo tramite estratto rilasciato dal concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia (appellante in Cassazione), ha cassato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado da A.A.. La Corte ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la modifica normativa introdotta dal comma 4-bis dell'art.12 del DPR n.602/1973 (introdotto dal D.L. n.146/2021, conv. L. n.215/2021) che stabilisce l'estratto di ruolo non impugnabile salvo dimostrazione, da parte del debitore, di un concreto pregiudizio tra quelli tassativamente indicati. Per le spese è stata disposta la compensazione tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis (novellato)
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma limita l'impugnabilità diretta di estratti di ruolo e cartelle non notificati a ipotesi tassative di concreto pregiudizio; la Corte ha ritenuto la norma applicabile ai giudizi pendenti.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (norma di conversione e modifica)
Ha introdotto la modifica al DPR n.602/1973 art.12 (comma 4-bis) che ha ristretto i casi di impugnabilità diretta; la modifica è considerata sopravvenuta ed applicabile ai giudizi in corso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Norma che disciplina l'impugnazione degli atti tributari; la giurisprudenza precedente riconosceva la possibilità di tutela differita (impugnare l'atto successivo notificato) e, con interpretazione costituzionalmente orientata, talvolta anche l'impugnazione diretta quando il contribuente fosse venuto a conoscenza dell'atto tramite estratto.
Art. 100 c.p.c.
Richiamato nella questione relativa a regole processuali e motivazione impugnatoria; la Corte non ha dato rilievo decisivo alla specifica doglianza di violazione di tale norma.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015
Aveva affermato che il contribuente può impugnare la cartella appresa tramite estratto anche se la notifica è invalida, interpretando costituzionalmente la disciplina processuale a favore della tutela giurisdizionale.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022
Ha stabilito che l'art.12, comma 4-bis del DPR n.602/1973 si applica ai processi pendenti e che la norma non è manifestamente irragionevole o incostituzionale; ha confermato il carattere tassativo delle ipotesi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta.
Massime di principio
- Dopo la modifica legislativa (D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021) l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile: il contribuente deve dimostrare un concreto e tassativo pregiudizio (es. impedimento alla partecipazione ad appalti, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici) per poter impugnare direttamente ruolo o cartella non notificati.
- La norma che limita l'impugnabilità si applica anche ai giudizi pendenti: nei procedimenti in corso il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso se non è fornita la dimostrazione del pregiudizio richiesto.
- Le ipotesi che autorizzano l'impugnazione diretta sono tassative e vanno interpretate restrittivamente; non è ammessa applicazione analogica o estensiva.
- Se il contribuente viene a conoscenza della cartella solo tramite estratto, in assenza della prova del pregiudizio tassativo, la tutela va esercitata con gli strumenti previsti dall'art.19 del D.Lgs. n.546/1992 (impugnazione dell'atto successivo notificato o tutela differita), o mediante rimedi alternativi (es. eccezioni in sede di esecuzione, opposizione, azioni volte a contestare gli atti esecutivi notificati).
- In casi simili è opportuno raccogliere e produrre tempestivamente prove del concreto pregiudizio (es. documentazione su gare d'appalto, comunicazioni da enti pubblici che trattengono somme o revocano benefici) e allegarle in giudizio; la dimostrazione può essere fornita anche nel corso del processo e in sede di gravame o ricorso per cassazione.
- Verificare sempre la data dell'atto, la data di instaurazione del giudizio e l'entrata in vigore della norma sopravvenuta, perché la giurisprudenza ha confermato l'applicabilità della modifica ai procedimenti pendenti.
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