Sentenza del 23/11/2018 n. 30356 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 1 aprile 2002 - 31 marzo 2003. Con il primo motivo ha denunciato un difetto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse deciso solo mediante un generico rinvio alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione su due questioni decisive: la qualificazione degli importi pagati in esecuzione di una transazione, che secondo l'Ufficio erano corrispettivi per lavori pluriennali e secondo la contribuente erano penali o risarcimenti danni, e la riconducibilità alla non imponibilità IVA dei servizi aeroportuali di coordinamento dello scalo, gestione dei sistemi informatici e smistamento bagagli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, contenesse una motivazione sufficiente sulle questioni controverse. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato concretamente il contenuto dell'atto di transazione e non aveva chiarito se gli importi costituissero corrispettivi per opere pluriennali, con incremento dei beni aziendali, oppure somme risarcitorie per inadempimenti contrattuali. La Corte ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulla non imponibilità IVA, poiché la CTR si era limitata ad affermare l'essenzialità dei servizi senza verificare in concreto se le attività fatturate rientrassero tra i servizi direttamente connessi al funzionamento o alla manutenzione degli aeroporti o al movimento di beni e mezzi di trasporto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
difetto di motivazione e omessa pronuncia
Il vizio è configurabile quando manchi completamente il provvedimento indispensabile per decidere la controversia. Non ricorre quando il giudice abbia comunque esaminato le questioni, anche mediante un richiamo adesivo alla motivazione di primo grado accompagnato da ulteriori considerazioni.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio
La motivazione è insufficiente quando non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice su fatti decisivi, come la natura degli importi transattivi o la concreta natura dei servizi aeroportuali.
Art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto
La non imponibilità IVA richiede che il servizio abbia un collegamento diretto con il funzionamento o la manutenzione dell'aeroporto oppure con il movimento di beni o mezzi di trasporto; non è sufficiente affermare genericamente che il servizio sia essenziale.
Art. 3, comma 13, D.L. 27 aprile 1990, convertito dalla L. n. 165 del 1990
Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine ... si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti
La disciplina amplia l'ambito dei servizi non imponibili includendo determinate opere sugli impianti e i servizi relativi al movimento di persone e all'assistenza ai mezzi di trasporto, purché resi nell'ambito dei luoghi qualificati dalla norma.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudice d'appello non può limitarsi a un richiamo generico alla sentenza di primo grado quando la controversia richiede l'esame di fatti specifici; deve indicare gli elementi concreti e le ragioni giuridiche posti a fondamento della decisione.
- Per qualificare fiscalmente somme previste da una transazione non è decisiva soltanto la denominazione utilizzata dalle parti: occorre esaminare il contenuto dell'accordo e la causa concreta del pagamento, distinguendo tra corrispettivo per opere o servizi, penale contrattuale e risarcimento del danno.
- La deducibilità e l'imputazione temporale di un costo dipendono dalla sua effettiva natura economica. Se il pagamento remunera opere pluriennali che incrementano il patrimonio aziendale, può essere necessaria una diversa imputazione rispetto a un pagamento risarcitorio.
- L'applicazione della non imponibilità IVA ai servizi aeroportuali richiede una verifica concreta del rapporto diretto tra prestazione e funzionamento, manutenzione o movimento di beni e mezzi di trasporto nell'aeroporto; la sola essenzialità o utilità del servizio non è sufficiente.
- Quando la sentenza di merito non accerta questi elementi decisivi, la Cassazione può cassarla con rinvio affinché il giudice rivaluti i fatti e motivi specificamente, senza sostituirsi normalmente all'accertamento di merito.
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