Circolare numero 116 del 30-6-2003
SOMMARIO: Nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga in favore dei lavoratori che saranno licenziati, ai sensi della legge n. 81/2003, entro il 31 dicembre 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione del beneficio della mobilità lunga, nei limiti di 7.000 unità, ai lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 da imprese o gruppi di imprese con piani di eccedenza esaminati nel 2002 e fino al 15 giugno 2003. Vengono indicati termini e modalità per la domanda delle imprese, per la trasmissione degli elenchi dei lavoratori e per l’accesso dei singoli al beneficio, con precisazioni sui requisiti anagrafici e contributivi. La circolare disciplina inoltre il coordinamento con le pensioni di anzianità e vecchiaia, la decorrenza della pensione, l’eventuale utilizzo della contribuzione nelle gestioni autonome, nonché la ripartizione degli oneri e le modalità contabili e di versamento.
Estensione della mobilità lunga e regole per pensione, contribuzione e oneri
Disposizioni in materia di mobilità lunga
La circolare disciplina l’estensione della mobilità lunga prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 81. L’intervento riguarda un contingente massimo di 7.000 lavoratori e definisce requisiti, modalità operative, effetti pensionistici e criteri di imputazione degli oneri alle imprese.
Ambito di applicazione e platea interessata
L’estensione del beneficio riguarda i lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 da imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati esaminati in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso del 2002 e fino al 15 giugno 2003.
Il richiamo all’articolo 1-septies della legge n. 176/1998 comporta che l’estensione operi soltanto per la mobilità lunga finalizzata alla pensione di anzianità, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991.
Domanda delle imprese e formazione degli elenchi
Le imprese o i gruppi di imprese interessati devono presentare entro il 30 giugno 2003 domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base dei requisiti e dei criteri di priorità indicati dalla norma, il Ministero emanerà un apposito decreto di individuazione.
Le imprese così individuate devono predisporre gli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari della mobilità lunga nei limiti delle unità assegnate. Gli elenchi devono essere trasmessi:
- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l’Impiego, Via Fornovo 56, 00195 Roma;
- all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, tramite e-mail a Giancarlo.Pellerano@inps.it.
La trasmissione deve avvenire in formato Excel e contenere, per ciascun lavoratore, cognome, nome, data e comune di nascita, residenza, indirizzo e matricola aziendale.
Requisiti soggettivi: contribuzione ed età
Per accedere alla mobilità lunga i singoli lavoratori devono far valere, all’atto del licenziamento, 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Quanto all’età, la circolare richiama il criterio dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, secondo il quale il lavoratore deve avere un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia. Poiché la disciplina di riferimento per l’età resta quella vigente al 31 dicembre 1992, pari a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, possono accedere:
- gli uomini che abbiano compiuto 50 anni;
- le donne che abbiano compiuto 45 anni.
La circolare precisa però, sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del limite massimo di dieci anni di indennità di mobilità, che per le donne l’età utile non può essere inferiore a 47 anni.
Pensione di anzianità: norme applicabili e decorrenza
I lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 59, comma 6, tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Resta ferma una disciplina speciale per operai e lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995.
La decorrenza della pensione di anzianità è così regolata:
- requisiti maturati nel primo trimestre: pensione dal 1° luglio dello stesso anno, se i 57 anni sono compiuti entro giugno;
- requisiti maturati nel secondo trimestre: pensione dal 1° ottobre dello stesso anno, se i 57 anni sono compiuti entro settembre;
- requisiti maturati nel terzo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- requisiti maturati nel quarto trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.
Gestioni autonome e pensione di vecchiaia
I lavoratori interessati possono conseguire la pensione di anzianità anche a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, con cumulo della contribuzione pregressa nelle gestioni stesse. In tal caso, i requisiti da perfezionare sono quelli previsti per tali gestioni:
- 58 anni di età e 35 anni di contributi;
- oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età.
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, l’età pensionabile resta fissata a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ai sensi dell’articolo 11, tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Oneri economici e modalità di versamento
Gli oneri connessi al permanere nelle liste di mobilità dei lavoratori destinatari della mobilità lunga di anzianità oltre la durata ordinaria della mobilità, determinata secondo l’articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge n. 223/1991, devono essere posti a carico dell’impresa che ha attuato la procedura di mobilità.
Per la rilevazione contabile degli oneri si richiamano le istruzioni contenute nel messaggio 2000/0014/000026 del 25 gennaio 2000. Per il versamento si rinvia al messaggio 2003/0023/000022 del 18 febbraio 2003, che ha sostituito i bollettini di conto corrente postale con il modello F24 e prevede l’indicazione del codice contributo "MOBL".
Punti principali
Estensione della mobilità lunga
L’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, estende la mobilità lunga di cui all’articolo 1-septies della legge n. 176/1998 entro il limite di 7.000 unità. Il beneficio riguarda i lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 da imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati esaminati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel periodo 2002-15 giugno 2003.
Domanda delle imprese e trasmissione degli elenchi
Le imprese o i gruppi di imprese interessati devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003, che emanerà uno specifico decreto sulla base dei requisiti e dei criteri di priorità previsti dalla norma. Le imprese individuate devono poi predisporre gli elenchi dei lavoratori destinatari e trasmetterli al Ministero e all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, via e-mail all’indirizzo Giancarlo.Pellerano@inps.it, in formato Excel, indicando cognome, nome, data e comune di nascita, residenza, indirizzo e matricola aziendale.
Requisiti dei lavoratori per l’accesso
Per effetto del richiamo all’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, il beneficio esteso riguarda soltanto la mobilità lunga finalizzata alla pensione di anzianità, prevista dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991. I lavoratori devono quindi far valere al momento del licenziamento 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
Requisiti anagrafici e limite minimo per le donne
Ai fini dell’accesso alla mobilità lunga, l’età al licenziamento deve essere inferiore di non più di dieci anni rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia. Poiché la normativa richiamata assume come riferimento i requisiti vigenti al 31 dicembre 1992, pari a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, risultano ammissibili gli uomini che abbiano compiuto 50 anni e le donne che abbiano compiuto 45 anni. Tuttavia, per il principio per cui l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per più di dieci anni, il Ministero del lavoro ha precisato che per le donne l’età utile non può essere inferiore a 47 anni.
Pensione di anzianità: norme applicabili e decorrenza
I lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 59, comma 6, tabella C allegata alla legge n. 449/1997, salvo il caso di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995. La decorrenza della pensione è fissata in base al trimestre di maturazione dei requisiti: 1° luglio dello stesso anno se maturati nel primo trimestre e con 57 anni compiuti entro giugno; 1° ottobre dello stesso anno se maturati nel secondo trimestre e con 57 anni compiuti entro settembre; 1° gennaio dell’anno successivo se maturati nel terzo trimestre; 1° aprile dell’anno successivo se maturati nel quarto trimestre.
Gestioni dei lavoratori autonomi e pensione di vecchiaia
I lavoratori interessati possono conseguire la pensione di anzianità anche a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, cumulando la contribuzione pregressa secondo le regole proprie di tali gestioni, ai fini del raggiungimento di 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età. Per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, per i lavoratori in mobilità lunga l’età pensionabile resta fissata a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ai sensi dell’articolo 11, tabella A, della legge n. 724/1994.
Oneri a carico dell’impresa e istruzioni contabili
Gli oneri derivanti dal permanere nelle liste di mobilità dei lavoratori destinatari della mobilità lunga di anzianità oltre la durata ordinaria della mobilità, determinata secondo i criteri dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge n. 223/1991, devono essere posti a carico dell’impresa che ha attuato la procedura di mobilità. Per la rilevazione contabile si rinvia al messaggio 2000/0014/000026 del 25 gennaio 2000; per il versamento degli oneri si richiama il messaggio 2003/0023/000022 del 18 febbraio 2003, che ha sostituito i bollettini di conto corrente postale con il modello F24 e prevede il codice contributo "MOBL".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 giu 2003Circolare numero 115 del 30-6-2003
- Circolare · 30 giu 2003Circolare numero 117 del 30-6-2003
- Circolare · 1 lug 2003Circolare numero 121 del 1-7-2003
- Circolare · 1 lug 2003Circolare numero 120 del 1-7-2003
- Circolare · 1 lug 2003Circolare numero 119 del 1-7-2003
- Circolare · 1 lug 2003Circolare numero 118 del 1-7-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →