Circolare numero 120 del 1-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare autorizza e disciplina il pagamento dell’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza, con riferimento sia al periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 sia all’anno 2003. Vengono richiamati i decreti ministeriali che hanno esteso il beneficio, indicate le misure dell’indennità ridotta del 20%, i codici intervento da utilizzare e i limiti di spesa disponibili. La circolare definisce inoltre gli adempimenti delle sedi INPS e delle Direzioni provinciali/regionali, con scadenze precise per la comunicazione dei dati al Ministero e per la quantificazione delle risorse.
Indennità di mobilità per lavoratori licenziati da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza nel 2002-2003
Indennità di mobilità per lavoratori licenziati da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza nel 2002-2003
La circolare disciplina l’estensione e l’erogazione dell’indennità di mobilità per alcune categorie di lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 e nell’anno 2003. L’intervento riguarda, in particolare, le imprese commerciali, le aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza, con indicazioni operative per le sedi INPS e per le amministrazioni del lavoro coinvolte nella quantificazione della spesa.
Quadro normativo e finalità
Per le imprese commerciali, la circolare richiama il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 30956 del 18 aprile 2002, emanato ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale decreto aveva esteso il diritto all’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati nell’anno 2002 da imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti.
Per il 2003, la circolare richiama invece i decreti interministeriali n. 32411 e n. 32413 del 27 maggio 2003, emanati ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno esteso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità a ulteriori categorie di lavoratori sospesi o licenziati.
Indennità di mobilità per il 2002: imprese commerciali
In un primo momento, le istruzioni operative per l’applicazione della disciplina del 2002 erano già state fornite con la circolare n. 131 del 18 luglio 2002 e con il messaggio n. 685 dell’11 settembre 2002, che aveva adeguato le procedure automatizzate per la liquidazione dell’indennità. Successivamente, con il messaggio n. 694 del 18 settembre 2002, era stato autorizzato il pagamento soltanto per i lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2002.
La presente circolare precisa che, a seguito della disponibilità di ulteriori fondi derivanti dagli accantonamenti del Fondo dell’occupazione, il pagamento è autorizzato anche per i lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002. L’erogazione deve avvenire utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 013 e seguendo le istruzioni contenute nel messaggio n. 685/2002.
Indennità di mobilità per il 2002: agenzie di viaggio, turismo e imprese di vigilanza
Per i lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 411 del 22 maggio 2003.
Non vengono ripetute in questa sede ulteriori modalità operative, ma si conferma il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità per tali categorie, nei limiti e secondo le condizioni già individuate dal messaggio richiamato.
Indennità di mobilità per il 2003: imprese commerciali
Il decreto n. 32411 del 27 maggio 2003 estende il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2003 dalle imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.
Poiché il decreto stabilisce all’articolo 2 una riduzione del 20% della misura dell’indennità di mobilità, la prestazione deve essere corrisposta:
- per i primi dodici mesi, nella misura dell’80% degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003;
- dal tredicesimo mese, nella misura dell’80% dell’importo determinato secondo il criterio appena indicato.
La liquidazione deve avvenire seguendo l’ordine cronologico dei licenziamenti e utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 013.
Il decreto prevede inoltre un limite di spesa complessivo pari a 30.241.876,00 euro, ripartito in:
- 26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilità;
- 4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Indennità di mobilità per il 2003: agenzie di viaggio, turismo e imprese di vigilanza
Il decreto n. 32413 del 27 maggio 2003 estende il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2003 delle aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e delle imprese di vigilanza che occupino più di 15 dipendenti.
Anche per queste categorie la misura dell’indennità è ridotta del 20% e deve essere corrisposta secondo l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223:
- per i primi dodici mesi, all’80% degli importi massimi mensili indicati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003;
- dal tredicesimo mese, all’80% dell’importo così determinato.
L’erogazione deve seguire l’ordine cronologico dei licenziamenti e utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 014.
Il limite di spesa complessivo stabilito dal decreto è pari a 20.591.770,00 euro, così suddivisi:
- 6.646.770,00 euro per il trattamento di mobilità;
- 13.945.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Rilevazione dei lavoratori e obblighi di comunicazione
I decreti n. 32411 e n. 32413 prevedono, all’articolo 5, che la quantificazione della spesa sia effettuata sulla base del numero dei lavoratori interessati, rilevato dalle Direzioni provinciali del lavoro - Settore Politiche del Lavoro - tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, e comunicato all’INPS.
La circolare invita pertanto i Direttori provinciali a contattare le Direzioni provinciali del lavoro per acquisire il numero dei lavoratori interessati, distinti per settore di appartenenza, per i quali siano state concluse le procedure di mobilità.
Le Sedi regionali dell’Istituto devono a loro volta acquisire dalle Sedi provinciali, nella propria area territoriale, il numero dei lavoratori licenziati a seguito della conclusione della procedura di mobilità, distinguendo tra:
- lavoratori licenziati dalle imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200;
- lavoratori licenziati dalle aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza che occupino più di 15 dipendenti.
Trasmissione dei dati alla Direzione Centrale
Le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, tramite e-mail o fax, il numero dei beneficiari, l’indennità di mobilità corrisposta e l’importo relativo agli eventuali assegni per il nucleo familiare.
Le scadenze indicate sono:
- entro il 31 luglio 2003 per il primo semestre;
- entro il 31 gennaio 2004 per il secondo semestre.
Il rispetto di tali termini è considerato essenziale, poiché la Direzione Centrale deve a sua volta trasmettere i dati ai Ministeri del lavoro e dell’economia e delle finanze, al fine di consentire, se necessario, una nuova ripartizione delle risorse finanziarie.
Punti principali
Estensione del beneficio per il 2002 alle imprese commerciali
Per le imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti, il decreto n. 30956 del 18 aprile 2002 aveva già esteso il diritto all’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati nel 2002. La circolare precisa che, grazie alla disponibilità di ulteriori fondi del Fondo dell’occupazione, il pagamento è autorizzato anche per i licenziamenti intervenuti nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002, utilizzando il codice intervento 013 e seguendo le istruzioni operative del messaggio n. 685/2002.
Regime 2002 per agenzie di viaggio, turismo e vigilanza
Per i lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e da imprese di vigilanza, le istruzioni per il riconoscimento del diritto erano già state fornite con il messaggio n. 411 del 22 maggio 2003. La circolare rinvia dunque a tali indicazioni operative per la gestione delle relative domande.
Disciplina per il 2003 delle imprese commerciali
Il decreto interministeriale n. 32411 del 27 maggio 2003 estende il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2003 dalle imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti. L’indennità di mobilità è ridotta del 20%: per i primi dodici mesi va corrisposta all’80% degli importi massimi mensili indicati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003, mentre dal tredicesimo mese resta pari all’80% dell’importo così determinato. L’erogazione deve seguire l’ordine cronologico dei licenziamenti e utilizzare il codice intervento 013.
Disciplina per il 2003 di agenzie di viaggio, turismo e imprese di vigilanza
Il decreto interministeriale n. 32413 del 27 maggio 2003 estende il beneficio ai lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2003 delle aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Anche in questo caso l’indennità è ridotta del 20% e va liquidata con le modalità della legge n. 223/1991, all’80% degli importi massimi mensili per i primi dodici mesi e poi all’80% dell’importo così calcolato dal tredicesimo mese. L’erogazione deve seguire l’ordine cronologico e utilizzare il codice intervento 014.
Limiti di spesa e capienza finanziaria
Per le imprese commerciali il decreto n. 32411 fissa un limite complessivo di spesa pari a 30.241.876,00 euro, di cui 26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilità e 4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale. Per agenzie di viaggio, turismo e vigilanza il decreto n. 32413 prevede un limite di 20.591.770,00 euro, di cui 6.646.770,00 euro per il trattamento di mobilità e 13.945.000,00 euro per la cassa integrazione straordinaria.
Rilevazione dei lavoratori interessati e comunicazioni tra uffici
Ai sensi dell’articolo 5 dei decreti richiamati, le Direzioni provinciali del lavoro devono rilevare, tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, il numero dei lavoratori interessati e comunicarlo all’INPS. Le Direzioni provinciali INPS devono quindi acquisire il dato per settore di appartenenza; le Sedi regionali devono trasmettere alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito il numero dei beneficiari, l’indennità corrisposta e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare.
Termini per le segnalazioni alla Direzione Centrale
Le comunicazioni alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito devono avvenire con due scadenze: entro il 31 luglio 2003 per il primo semestre e entro il 31 gennaio 2004 per il secondo semestre. I dati devono essere inviati via e-mail o fax, secondo quanto indicato nella circolare, per consentire alla Direzione Centrale di riferire ai Ministeri competenti ed eventualmente procedere a una nuova ripartizione delle risorse finanziarie.
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