Circolare numero 117 del 30-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lgs. n. 297/2002, che modifica la disciplina dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e riforma il sistema del collocamento. Sono soppressi il libretto di lavoro e le liste di collocamento ordinarie e speciali, mentre viene ridefinito lo stato di disoccupazione, con nuove regole su accertamento, conservazione, perdita e sospensione. La circolare dettaglia inoltre le nuove modalità di assunzione e gli obblighi di comunicazione verso i centri per l’impiego, con effetti diretti sulle agevolazioni contributive, in particolare quelle ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.
D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297: riforma del collocamento, comunicazioni obbligatorie e riflessi sulle agevolazioni contributive
D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297: riforma del collocamento e comunicazioni obbligatorie
La circolare n. 117 del 30 giugno 2003 sintetizza il nuovo assetto introdotto dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, nell’ambito della riforma del collocamento e del decentramento dei servizi per l’impiego. Il provvedimento modifica in modo rilevante sia le regole sull’accertamento dello stato di disoccupazione sia il sistema delle assunzioni e delle comunicazioni, con impatti diretti anche sul rilascio delle agevolazioni contributive.
Quadro normativo e finalità della riforma
Il decreto si inserisce nel processo di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento già avviato con il D.Lgs. n. 181/2000 e con il DPR n. 442/2000. La novità centrale consiste nella soppressione del libretto di lavoro e delle liste di collocamento ordinarie e speciali, salvo alcune eccezioni espressamente richiamate dalla circolare e dal decreto stesso. Il sistema viene così spostato verso un modello di assunzione diretta, accompagnato da un regime di comunicazioni unificato e informatizzato.
Soppressione delle liste e residuali eccezioni
La circolare precisa che restano escluse dalla soppressione soltanto alcune ipotesi particolari:
- il personale artistico disciplinato dal DPR 24 settembre 1963, n. 2053;
- le liste di mobilità previste dall’art. 6 della legge n. 223/1991;
- gli elenchi e le graduatorie dei disabili di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999. È inoltre previsto che il collocamento della gente di mare sia disciplinato con regolamento, superando l’attuale sistema di collocamento obbligatorio.
Stato di disoccupazione: definizione, accertamento e verifica
Il decreto ridefinisce il concetto di stato di disoccupazione e ne disciplina l’accertamento. L’interessato deve presentarsi al centro per l’impiego competente nel territorio del proprio domicilio e rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, attestando l’eventuale attività lavorativa svolta in precedenza e l’immediata disponibilità al lavoro.
Le Regioni sono chiamate a definire gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. La circolare evidenzia che la permanenza nello status va controllata sulla base delle comunicazioni obbligatorie e delle altre informazioni disponibili, nonché in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.
Casi di conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
La circolare riassume i principi che devono guidare i criteri regionali:
- lo stato di disoccupazione si conserva se l’attività lavorativa svolta produce un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione; tale soglia non si applica ai lavoratori socialmente utili di cui all’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 468/1997;
- lo stato di disoccupazione si perde in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente;
- lo stato di disoccupazione si perde anche in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, oppure di lavoro temporaneo superiore a otto mesi; per i giovani il limite è ridotto a quattro mesi;
- lo stato di disoccupazione è sospeso se il soggetto accetta un’offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero inferiore a quattro mesi per i giovani.
Misure di politica attiva e prevenzione della disoccupazione di lunga durata
La riforma attribuisce alle Regioni il compito di definire obiettivi e indirizzi operativi per i servizi competenti al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e prevenire la disoccupazione di lunga durata. I servizi devono effettuare interviste periodiche e altre misure di politica attiva, offrendo almeno:
- un colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
- una proposta di inserimento lavorativo, formazione o riqualificazione professionale entro quattro mesi per adolescenti, giovani e donne in reinserimento lavorativo;
- la medesima proposta entro sei mesi per gli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Modalità di assunzione e adempimenti successivi
Il decreto afferma il principio dell’assunzione diretta da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, salvo l’eventuale obbligo di concorso previsto dagli statuti di questi ultimi. Restano ferme le discipline speciali per:
- lavoratori extracomunitari;
- lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero;
- assunzioni tutelate dalla legge n. 68/1999.
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione nel libro matricola e la comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 152/1997.
Comunicazioni al centro per l’impiego e termini
Per i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, le comunicazioni vanno rese al centro per l’impiego entro il giorno dell’effettiva assunzione. L’obbligo si estende anche ai soci lavoratori di cooperative quando instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai tirocini di formazione e orientamento e alle altre esperienze lavorative assimilate.
La comunicazione può essere effettuata entro il giorno successivo soltanto se l’assunzione avviene in giorno festivo, in orario serale o notturno, oppure in caso di emergenza. Per proroghe, trasformazioni e cessazioni sono previsti termini specifici di cinque giorni.
Proroghe, trasformazioni e cessazione dei rapporti
La circolare indica che la comunicazione entro cinque giorni è richiesta nei casi di:
- proroga del rapporto;
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato.
Anche la cessazione dei rapporti a tempo indeterminato deve essere comunicata entro cinque giorni. Per i rapporti a tempo determinato l’obbligo sussiste solo se la cessazione avviene in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione.
Valore delle comunicazioni e disciplina transitoria
Le comunicazioni trasmesse al centro per l’impiego valgono anche ai fini degli obblighi verso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, l’INPS, l’INAIL e gli altri eventuali enti previdenziali interessati. La modulistica e le modalità tecniche di trasferimento dei dati saranno definite con decreto ministeriale; fino a tale adozione resta fermo il termine di cinque giorni per la comunicazione dell’assunzione.
Dal 30 gennaio 2003 non trova più applicazione l’art. 9-bis, comma 1 e comma 5, della legge n. 608/1996.
Abrogazioni e modifiche coordinate
La circolare richiama l’elenco delle norme abrogate perché incompatibili con la nuova disciplina, tra cui:
- la legge n. 112/1935 sul libretto di lavoro;
- ampie parti della legge n. 264/1949, con sopravvivenza limitata di alcune disposizioni;
- gli articoli richiamati della legge n. 25/1955;
- gli articoli 33 e 34 della legge n. 300/1970;
- varie disposizioni del decreto-legge n. 7/1970;
- la legge n. 56/1987, salvo alcune norme ancora vigenti;
- l’art. 25 della legge n. 223/1991, nei commi indicati;
- l’art. 9-bis e l’art. 9-ter del D.L. n. 510/1996, nei commi richiamati;
- l’art. 2 del DPR n. 2053/1963.
È inoltre ridotto da un anno a sei mesi il periodo in cui il lavoratore licenziato per riduzione di personale conserva il diritto di precedenza alla riassunzione.
Riflessi sulle agevolazioni contributive, in particolare ex L. n. 407/1990
La circolare dedica una parte specifica agli effetti della riforma sulle agevolazioni contributive. In particolare, per l’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, che concede benefici in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIG straordinaria da periodo equivalente, la soppressione delle liste di collocamento rende meno agevole la verifica dei requisiti.
Tuttavia, poiché la condizione soggettiva continua a essere essenziale e deve essere accertata dal servizio competente, la circolare sottolinea il ruolo decisivo dei centri per l’impiego nella verifica dei presupposti. L’adempimento delle procedure di assunzione deve infatti coordinarsi con le regole sulle agevolazioni e con le esigenze di certezza dell’azione amministrativa.
Soluzioni operative in attesa del modello unico
Nelle more dell’adozione del modello unico di comunicazione, la circolare invita le Sedi regionali a promuovere sinergie con le strutture territoriali competenti, anche mediante convenzioni, per realizzare un sistema di scambio informativo efficace sugli avviamenti al lavoro e sulle assunzioni che danno diritto ad agevolazioni contributive, tra cui quelle previste dalle leggi n. 407/1990, n. 223/1991 e n. 236/1993.
In via pratica, per superare le difficoltà già emerse in alcune realtà territoriali, può essere considerata utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000 resa dal lavoratore al centro per l’impiego, accompagnata da una certificazione del medesimo centro che attesti l’assenza di comunicazioni di assunzione secondo la precedente normativa.
Punti principali
Riforma del collocamento e soppressioni
Il decreto legislativo n. 297/2002 completa il riordino del collocamento avviato con il D.Lgs. n. 181/2000 e con il DPR n. 442/2000. Vengono soppressi il libretto di lavoro e le liste di collocamento ordinarie e speciali, con eccezioni per il personale artistico, le liste di mobilità e gli elenchi per i disabili. È inoltre prevista la futura disciplina del collocamento della gente di mare mediante regolamento.
Stato di disoccupazione: accertamento e verifica
Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite presentazione al centro per l’impiego competente nel domicilio dell’interessato e dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sulla precedente attività lavorativa e sulla immediata disponibilità al lavoro. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per accertamento e verifica. Sono indicati i casi di conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, con soglie di reddito, obbligo di presentarsi alle convocazioni, rifiuto di offerte congrue e regole specifiche per i giovani.
Assunzioni e comunicazioni obbligatorie
Per la generalità dei rapporti di lavoro il datore può procedere all’assunzione diretta, salvo ipotesi speciali. Le comunicazioni di instaurazione del rapporto subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa vanno effettuate al centro per l’impiego entro il giorno dell’assunzione, con dati anagrafici, data, tipologia contrattuale, qualifica e trattamento. Termini particolari sono previsti per assunzioni in giorni festivi, serali/notturni o in emergenza, nonché per proroghe, trasformazioni e cessazioni.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Il decreto abroga numerose disposizioni previgenti in materia di collocamento e comunicazioni, tra cui la legge n. 112/1935, varie parti della legge n. 264/1949, la legge n. 56/1987 salvo alcune eccezioni, l’art. 25 della legge n. 223/1991 e l’art. 9-bis della legge n. 608/1996 in più commi. È ridotto da un anno a sei mesi il periodo di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale.
Effetti sulle agevolazioni contributive
La circolare evidenzia i riflessi del nuovo sistema sulle agevolazioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, che restano collegate alla condizione di disoccupazione protratta per almeno ventiquattro mesi o di sospensione con CIG straordinaria per pari durata. Poiché le liste di collocamento sono soppresse, il ruolo di verifica dei centri per l’impiego diventa essenziale. In via transitoria, può essere utilizzata la dichiarazione del lavoratore ex DPR n. 445/2000, accompagnata da certificazione del centro per l’impiego sull’assenza di comunicazioni di assunzione secondo la previgente normativa.
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